La perdita residua è utilizzabile integralmente, sino a concorrenza del reddito d’impresa dell’ultimo periodo di attività
Secondo la risposta interpello n. 45, pubblicata ieri, la perdita fiscale residua relativa al periodo 2017 può essere portata integralmente a riduzione del reddito d’impresa in sede di cessazione dell’attività dell’impresa minore, in deroga all’art. 1 comma 26 della L. 145/2018 che ne dispone l’utilizzabilità entro il limite del 40% del reddito d’impresa.
Fino al periodo d’imposta 2017, le perdite fiscali derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata (in forma individuale o associata) erano utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, nel limite del loro ammontare; l’eventuale eccedenza non poteva essere riportata ai periodi d’imposta successivi. Dal periodo 2018, dette perdite diventano:
– computabili in diminuzione esclusivamente dai redditi d’impresa;
– riportabili ai periodi d’imposta successivi limitatamente all’80% dei redditi d’impresa, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali (art. 8 comma 3 del TUIR).
Il predetto limite è vincolante in quanto:
– da un lato, non è possibile utilizzare in compensazione perdite d’impresa in misura superiore all’80% del reddito d’impresa del/i periodo/i d’imposta successivo/i;
– dall’altro, non è possibile eseguire una parziale riduzione del reddito d’impresa o del reddito di partecipazione, rinviando ai periodi d’imposta successivi la parte di perdite utilizzabile e non utilizzata (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019, § 2.13).
Limitatamente alle imprese in contabilità semplificata (in forma individuale o societaria), è previsto un regime transitorio in cui il riporto delle perdite agli anni successivi avviene in misura inferiore all’80%.
La quota di perdita relativa al periodo d’imposta 2017 non compensata con il reddito complessivo di tale anno è computata in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:
– nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
– nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi (art. 1 comma 26 della L. 145/2018).
Un’ulteriore deroga riguarda le perdite che si producono nel 2018 e nel 2019; nello specifico:
– le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
– le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi al periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l’intero importo che trova capienza in essi (art. 1 comma 25 della L. 145/2018).
La fattispecie oggetto della risposta a interpello riguarda un imprenditore individuale in contabilità semplificata che, per il 2017, ha dichiarato una perdita come conseguenza della deduzione dell’ammontare complessivo delle rimanenze risultanti nell’ultimo periodo antecedente l’applicazione del regime di cassa (art. 1 comma 18 della L. 232/2016). Nel 2018, l’imprenditore cessa l’attività e la dismissione del magazzino residuo genera un rilevante reddito d’impresa.
Alla luce di ciò, viene chiesta conferma del fatto che la perdita residua 2017 possa essere integralmente portata a riduzione del reddito d’impresa 2018 posto che, per effetto della chiusura dell’attività, l’ulteriore residuo non sarebbe più utilizzabile.
Viene precisato che la finalità perseguita dalla modulazione delle deduzioni delle perdite per i primi tre periodi d’imposta successivi all’applicazione del regime di cassa consiste nell’evitare perdite di gettito derivanti “dal concorso negativo alla formazione del reddito del primo periodo d’imposta calcolato con il principio di cassa delle rimanenze iniziali e dal mancato concorso positivo alla formazione dello stesso reddito delle rimanenze finali”.
Nel caso specifico, viene precisato che non sono ravvisabili perdite di gettito per effetto dell’incasso nel 2018 del valore delle rimanenze finali e del loro integrale assoggettamento a imposizione a causa della cessazione dell’attività; conseguentemente, l’intero realizzo del valore delle rimanenze finali consente di riconoscere in compensazione l’intero ammontare della perdita fiscale 2017, riportabile fino a concorrenza del reddito prodotto.
Sebbene riferita a una fattispecie specifica, la conclusione depone favorevolmente rispetto alla linea interpretativa (circ. Assonime n. 33/2011, § 4.5) secondo la quale il limite di compensazione delle perdite sarebbe diretto esclusivamente a rallentarne il processo di “assorbimento” con i redditi di periodo e non ad impedirne l’integrale utilizzo all’atto della cessazione dell’attività (si veda “Cessazione dell’attività con uso integrale delle perdite fiscali” del 6 novembre 2018).