Con il passaggio al regime ordinario, dal 2020 le fatture devono essere emesse in formato elettronico con addebito dell’IVA

Di Paola RIVETTI

A seguito della risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-03471 del 5 febbraio scorso, con la quale il Ministero dell’Economia ha affermato l’immediata operatività dei nuovi limiti al regime forfetario, per i soggetti che hanno continuato ad applicare tale regime nel 2020, pur nella consapevolezza di aver superato tali limiti (spese per lavoro superiori a 20.000 euro e/o redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro nel 2019), il transito al regime ordinario opererebbe sin dal 1° gennaio 2020. Conseguentemente, per essi si pone la necessità di correggere i comportamenti difformi tenuti per la frazione di periodo in cui è stato applicato il regime forfetario.

Se sono state emesse fatture senza IVA e senza esposizione della ritenuta d’acconto, queste dovranno essere corrette, operando diversamente a seconda che la fattura in regime forfetario sia stata emessa cartacea, oppure elettronica, e dovranno essere regolati i rapporti economici con il cessionario o il committente ove il pagamento sia già avvenuto.
Se la fattura è già stata emessa in formato elettronico, risultano applicabili le indicazioni delle risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate nn. 499/2019 e 500/2019, per cui la correzione può avvenire, alternativamente:
– emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in aumento (art. 26 comma 1 del DPR 633/72), ad integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA ed esponendo la ritenuta d’acconto (ove dovuta);
– emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in diminuzione (art. 26 comma 2 del DPR 633/72) a integrale storno delle fatture originarie, ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA ed esponendo la ritenuta d’acconto (ove dovuta).

Se, invece, la fattura è stata emessa in formato cartaceo, a fronte dell’obbligo di fatturare elettronicamente dal 1° gennaio 2020 (per effetto della fuoriuscita dal regime dalla medesima data), occorre considerare che, secondo l’art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015, le fatture relative ad operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia emesse con modalità diverse da quella elettronica si considerano non emesse. Pertanto, l’ex forfetario dovrebbe informare il cessionario/committente dell’errore e trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta.

Conseguenze sanzionatorie sarebbero prospettabili nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa oltre dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione con applicazione dell’art. 6 del DLgs. 471/97. Più nello specifico, se si procede alla correzione della fatturazione entro la prima liquidazione IVA (il prossimo 16 febbraio, per i mensili), la sanzione applicabile, per ogni fattura, sarebbe quella prevista dal comma 1 ultimo periodo della citata norma, variabile nella misura da 250 a 2.000 euro. Inoltre, correggendo la violazione entro 90 giorni dalla commissione, opera il ravvedimento operoso con la riduzione ad un nono del minimo (quindi, 27,8 euro) (lett. a-bis dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97).

Oltre a quanto sopra indicato, la fuoriuscita dal regime forfetario determina ulteriori effetti, tra cui:
– l’obbligo di rettificare a favore l’IVA non detratta in costanza di tale regime nella dichiarazione IVA del primo anno di applicazione delle regole ordinarie (quindi, con la fuoriuscita dal 2020, si considera la dichiarazione IVA 2021);
– ai fini reddituali, i ricavi e i compensi che, seppur di competenza del periodo soggetto al regime agevolato, non hanno concorso a formare il reddito imponibile nel 2019 concorreranno a determinare il reddito nel nuovo regime – adottato dopo l’uscita dal forfetario – nel medesimo anno in cui si realizza la manifestazione finanziaria; anche le spese che non sono state pagate durante il regime di favore assumeranno rilevanza nei periodi successivi in cui si verifica il pagamento;
– devono essere ripresi gli ammortamenti dei beni preesistenti per le quote residue (circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2008, § 3.5);
– devono essere effettuati tutti gli adempimenti IVA ordinari e tenuti i registri contabili;
– oltre a subire le ritenute d’acconto, il contribuente torna ad operare ordinariamente le ritenute sulle somme corrisposte in qualità di sostituto d’imposta;
– deve essere revocata la riduzione contributiva del 35% alla Gestione artigiani e commercianti (secondo il messaggio INPS 15/2019, la rinuncia all’agevolazione dovrebbe essere fatta pervenire entro il 28 febbraio).