La conferma arriva dal Ministero dell’Economia con una risposta a un’interrogazione parlamentare

Di Paola RIVETTI

I nuovi presupposti per l’applicazione del regime forfetario relativi al sostenimento di spese per lavoro e al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati sono già operativi, per cui l’applicazione del regime per il 2020 richiede di verificare tali condizioni con riferimento alla situazione consolidatasi nel 2019. Con questa presa di posizione, resa nella giornata di ieri con la risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-03471, il Ministero dell’Economia pone un punto fermo sull’acceso dibattito di queste ultime settimane e anticipa la prossima circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nuovi limiti per l’utilizzo del regime relativi:
– al sostenimento di specifiche tipologie di spese per lavoro per un ammontare non superiore a 20.000 euro lordi (art. 1 comma 54 lett. b) della L. 190/2014);
– al possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati per un ammontare non superiore a 30.000 euro, salvo che il rapporto lavorativo sia cessato (art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014).

Il periodo da considerare per il calcolo dei limiti è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime per cui, a rigore, per applicare il regime nel 2020, occorrerebbe considerare le spese sostenute e i redditi percepiti nel 2019.

Tuttavia, era stato osservato che il far dipendere l’utilizzabilità del regime da condizioni consolidatesi nel corso del 2019 non avrebbe tutelato l’affidamento dei contribuenti. Inoltre, avrebbe dovuto essere considerato il passaggio della circ. n. 9/2019 (§ 2.3.2), che, in tema di partecipazioni in società di persone, aveva riconosciuto un differimento dell’operatività della causa ostativa per il 2019 in ragione delle modifiche apportate dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), richiamando l’art. 3 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), a norma del quale “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore”.

Tali argomenti avrebbero potuto indurre, in via interpretativa, l’Amministrazione a posticipare sul 2020 la valutazione dei nuovi limiti. Tuttavia, come anticipato dal sottosegretario al Ministero dell’Economia, Maria Cecilia Guerra, durante un convegno dell’ANC tenutosi lo scorso 23 gennaio, e come confermato definitivamente con la risposta di ieri, è prevalsa la linea più rigorosa, aderente alla lettera della norma.

Conseguentemente, i contribuenti che, nel 2019, hanno sostenuto le spese per lavoro specificamente individuate in misura superiore a 20.000 euro e/o hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati superiori a 30.000 euro, non possono applicare il regime agevolato nel 2020.

A supporto di tale impostazione, è richiamata la circolare n. 10/2016 che, con riferimento al medesimo limite ai redditi di lavoro dipendente e assimilati introdotto dal 1° gennaio 2016 (e rimasto in vigore fino al 2018, per poi essere reintrodotto nel 2020), aveva precisato che coloro che intendevano applicare nel 2016 il regime di favore non dovevano aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro.

Quanto all’applicabilità dell’art. 3 comma 2 dello Statuto del contribuente, viene rilevato che le modifiche apportate con la L. 160/2019 “non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (20.000 euro di spese per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30.000 euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie”.

Si rileva, tuttavia, che quest’ultimo limite non opera se il rapporto di lavoro è cessato per cui, se nel 2019 sono stati percepiti più di 30.000 euro di reddito come dipendente, un adempimento immediato avrebbe potuto essere effettuato – almeno astrattamente – per applicare il regime forfetario nel 2020: il lavoratore avrebbe potuto licenziarsi, così da non considerare il succitato limite.