Il 2 marzo 2020 scadono i 90 giorni per il ravvedimento

Di Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

Il termine di presentazione del modello REDDITI 2019 e del modello IRAP 2019 (entrambi inerenti al periodo d’imposta 2018) è scaduto lo scorso 2 dicembre 2019, in quanto il 30 novembre cadeva di sabato.
È possibile ravvedere la dichiarazione omessa ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97, pagando le sanzioni da dichiarazione omessa ridotte a 1/10 del minimo, solo, però, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Quindi, per i modelli REDDITI/IRAP 2019 il termine per ravvedersi scade il 2 marzo 2020 (il 1° marzo cade di domenica).

Ordinariamente, l’omessa dichiarazione è punita con una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.
Se non emergono imposte da versare, la sanzione è fissa, da 250 a 1.000 euro.

Il sistema prevede però sanzioni ridotte per la dichiarazione tardiva.
Infatti, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata, e diviene quindi dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro (da 150 a 500 euro se non ci sono imposte da versare).

Tale sanzione, però, non va presa in considerazione ai fini del ravvedimento operoso, trovando applicazione l’interpretazione fornita dalla circolare Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2016 n. 42, che, nei fatti, equipara la dichiarazione tardiva a una dichiarazione dalla quale non emergono imposte dovute.
La menzionata ermeneutica, priva di riscontro normativo e adottata per favorire i contribuenti, fa sì che sul versante sanzionatorio si prenda in considerazione la sanzione fissa di 250 euro (in caso contrario, la base di computo avrebbe potuto essere la sanzione del 60%).

Allora, entro il prossimo 2 marzo 2020, bisogna:
– presentare la dichiarazione omessa;
– pagare la sanzione di 25 euro (1/10 di 250), con codice tributo “8911”;
– versare, se del caso, le imposte che, entro il termine per il versamento del saldo, avrebbero dovuto essere pagate per il 2018, nonché gli acconti per il 2019 (primo e secondo o unico acconto);
– versare la sanzione ridotta da tardivo versamento;
– pagare gli interessi legali sui tardivi versamenti, calcolati pro rata temporis.
In merito a quest’ultimo punto, si evidenzia che, in ragione del DM 12 dicembre 2019, dal 1° gennaio 2020 il tasso è stato diminuito dallo 0,8% allo 0,05%.

Si pone spesso un problema inerente all’anno da indicare nel modello F24, in corrispondenza del codice tributo “8911”.

Sulla base di alcuni documenti dell’Agenzia delle Entrate (guida “Errori fiscali: conseguenze e rimedi”, pubblicizzata con comunicato del 16 gennaio 2006), nel campo “anno di riferimento” dovrebbe essere indicato l’anno in cui la violazione è stata commessa e non l’anno cui si riferisce la dichiarazione.
Allora, se, come nella specie, si ravvede la tardiva presentazione del modello REDDITI 2019 (relativo al 2018), nel campo “anno di riferimento” bisogna indicare “2019”, essendo a questi fini irrilevante che il ravvedimento, materialmente, sia avvenuto nel corso dell’anno 2019 o nel 2020.