Non condivisibile la tesi Assonime, in quanto le caratteristiche di tali società consentono un impegno limitato

Di Stefano DE ROSA

Nell’ambito dell’attribuzione dei nuovi incarichi di revisione che traggono origine dalla rivisitazione dei limiti per le srl, disciplinati dall’art. 2477 c.c., sono state evidenziate perplessità in merito alla possibilità per i neo-revisori, soprattutto nei casi di nomina avvenuta a ridosso del termine ultimo del 16 dicembre 2019, di avere a disposizione tempo sufficiente per lo svolgimento delle procedure necessarie all’espressione del giudizio sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Sulla questione è intervenuta nei giorni scorsi Assonime, con il Caso n. 1/2020 (si veda “Il 2020 è il primo esercizio per la revisione nelle srl con i nuovi parametri” del 28 gennaio 2020), dove si evidenzia, con particolare riferimento alla pianificazione e alle verifiche periodiche, come un soggetto nominato poco prima della scadenza dell’esercizio sociale non possa esercitare in modo corretto e conforme alle norme di riferimento l’attività di revisione legale, e si propone, di conseguenza, di far decorrere il triennio dell’incarico a partire dall’anno 2020.

Prescindendo dall’esame delle possibili implicazioni connesse alla pubblicazione di bilanci 2019 non corredati di relazione di revisione (si veda “Se il revisore ha accettato l’incarico, revisione obbligatoria anche per il bilancio 2019” del 30 gennaio 2020), si intende esporre una serie di considerazioni, legate in primo luogo alle caratteristiche delle nano-imprese e al conseguente impatto sulle procedure di revisione, che portano, per chi scrive, a non condividere l’opinione dell’associazione.

Si ricorda, innanzitutto, che, come evidenziato nel principio di revisione ISA Italia 200, le PMI, e a maggior ragione le nano-imprese, presentano solitamente una concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti e sono contraddistinte da una o più delle ulteriori seguenti caratteristiche:
– operazioni semplici e lineari;
– semplicità delle registrazioni contabili;
– un numero limitato di controlli interni.

Appare evidente come tale struttura aziendale influisca considerevolmente sull’ampiezza delle procedure di audit che, come puntualizzano gli standard di riferimento, è legata anche alla dimensione e alla complessità dell’impresa cliente.

Tale concetto è ribadito anche nel documento “La revisione legale nelle nano-imprese – riflessioni e strumenti operativi”, pubblicato di recente, nella sua versione definitiva, dal CNDCEC, dove si sottolinea come in tali società il lavoro di revisione possa essere interamente svolto da un team molto ristretto, con il responsabile dell’incarico che svolge le procedure con un solo collaboratore (ovvero senza l’ausilio di un team di revisione, riducendo così i tempi di coordinamento e di comunicazione). In particolare, viene evidenziato come, nell’ambito della pianificazione, la definizione della strategia generale di revisione per una nano-impresa non rappresenti necessariamente un’attività complessa o laboriosa.

Come documentazione delle procedure svolte in tale ambito può risultare, infatti, sufficiente un breve memorandum, dove vengano evidenziate le problematiche identificate sulla base delle informazioni raccolte. A ciò si aggiunga che in tali tipologie di società il revisore potrà decidere di non fare affidamento sulle procedure di controllo interno “non ritenendole idonee a prevenire, prima che siano commessi, o a individuare e correggere, se già posti in essere, errori significativi”. Se decide di seguire tale approccio, il revisore della nano-impresa non sarà tenuto a effettuare test sull’efficacia operativa del sistema di controllo interno e previlegerà le procedure di validità che vengono svolte, prevalentemente, nella successiva fase di final.

In merito, poi, alle tempistiche di svolgimento della fase di pianificazione, i principi di revisione lasciano ampia libertà al professionista, che potrà organizzare il proprio lavoro tenendo in considerazione le peculiari caratteristiche dell’incarico.
Non si evidenziano, pertanto, particolari controindicazioni allo svolgimento di attività attinenti alla definizione della strategia generale e delle procedure di revisione in risposta ai rischi di errori significativi identificati in un periodo successivo alla data di chiusura dell’esercizio.

Allo stesso modo, si ritiene che non rappresenti un impedimento alla formulazione del giudizio sul bilancio 2019 il fatto di non aver potuto svolgere le verifiche periodiche durante l’esercizio, considerando che, secondo il principio di revisione SA Italia 250B “in caso di primo incarico di revisione, il revisore deve svolgere la prima verifica con riferimento ad un periodo che ha inizio dalla data di conferimento dell’incarico”.
Una parte dell’esercizio sociale rimane, peraltro, non coperta dalle verifiche periodiche anche nelle situazioni “più normali”, in cui la nomina per la prima volta del revisore avviene ad aprile o addirittura a giugno dell’anno successivo.