L’Agenzia delle Entrate “rettifica” quanto comunicato agli operatori nelle lettere di compliance
I soggetti passivi IVA che hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate gli avvisi di anomalia per il mancato invio dei dati dei corrispettivi giornalieri non sono tenuti a fornire chiarimenti o segnalazioni all’Amministrazione finanziaria qualora abbiano scelto di documentare le operazioni al dettaglio esclusivamente mediante fattura.
È quanto reso noto dalla stessa Agenzia con una notizia pubblicata ieri, 3 febbraio 2020, sulla home page del proprio sito internet.
Negli scorsi giorni, infatti, l’Agenzia ha inviato lettere di compliance ai soggetti passivi IVA che, avendo dichiarato, per l’anno d’imposta 2018, di aver effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali (quadro VT) e di aver realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro (quadro VE), al 31 dicembre 2019 non risultano aver inviato i dati dei corrispettivi giornalieri per i mesi da luglio a novembre 2019.
L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, si ricorda, è entrato in vigore dal 1° luglio 2019 per i soggetti IVA che svolgono attività di commercio al minuto o attività assimilate ex art. 22 del DPR 633/72 e che hanno realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore alla suddetta soglia di 400.000 euro.
Nell’ambito delle comunicazioni inviate, l’Agenzia invita i contribuenti a effettuare le necessarie verifiche e:
– in caso di effettivo riscontro delle anomalie, a regolarizzare la propria posizione;
– nell’ipotesi in cui non siano tenuti a trasmettere i corrispettivi, a fornire chiarimenti o a segnalare eventuali dati ed elementi non considerati, utilizzando il servizio CIVIS, anche al fine di supportare l’Amministrazione finanziaria nell’aggiornamento delle banche dati.
Tuttavia, come evidenziato dal CNDCEC in una nota diffusa il 31 gennaio scorso e segnalato anche su Eutekne.info (si veda “Avvisi per mancato invio dei corrispettivi in base al quadro VT” del 1° febbraio 2020), in molti casi, le lettere di compliance sono state indirizzate a soggetti che, pur svolgendo attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, hanno scelto di certificare con fattura le operazioni nei confronti dei consumatori finali, sostituendo in tal modo (come recentemente confermato in occasione di Telefisco 2020) l’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi (si veda “Corrispettivi telematici sostituibili con fattura cartacea per i forfetari” del 31 gennaio 2020).
Con la notizia pubblicata ieri sul proprio sito, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta avanzata dal CNDCEC, riconoscendo che i soggetti in parola, ossia coloro che abbiano “optato” per la documentazione delle operazioni mediante fattura nel periodo oggetto di controllo, non sono tenuti a fornire chiarimenti o segnalazioni mediante il servizio CIVIS. Tale operazione, infatti, avrebbe rappresentato un ulteriore adempimento a carico degli operatori o dei relativi intermediari.
Invece, i soggetti che, pur essendovi tenuti, non hanno trasmesso i dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni effettuate nel secondo semestre del 2019, né hanno “optato” per l’emissione della fattura, dovranno:
– trasmettere i dati non comunicati, utilizzando gli appositi servizi individuati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019 (si tratta, nello specifico, dei servizi utilizzabili in alternativa ai registratori telematici nella c.d. “fase transitoria” prevista dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015 e dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2019, come i servizi web di compilazione o di upload dei file contenenti i corrispettivi);
– effettuare il versamento delle sanzioni previste dall’art. 2 comma 6 del DLgs. 127/2015, in misura ridotta, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.