Il versamento dell’acconto entro il 31 dicembre 2019 «incardina» l’investimento nella disciplina ex L. 145/2018

Di Pamela ALBERTI

In caso di accettazione dell’ordine e versamento dell’acconto del 20% nel dicembre 2018 è possibile beneficiare dell’iper-ammortamento anche in caso di effettuazione dell’investimento nel 2020; in tal caso è però applicabile la diversa disciplina prevista dalla L. 145/2018. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nelle risposte fornite in occasione di Telefisco 2020, precisando che tale soluzione risulta coerente con quanto previsto dalla normativa relativa al nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019.

Al fine di comprendere i termini della questione, l’Agenzia riepiloga anzitutto i tratti essenziali legati all’applicazione temporale degli iper-ammortamenti.
L’iper-ammortamento è stato introdotto dall’art. 1 comma 9 della L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ed è stato prorogato, in prima battuta, dall’art. 1 comma 30 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), in base al quale le suddette disposizioni sull’iper-ammortamento si applicano anche agli investimenti agevolabili in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Successivamente, l’art. 1 comma 60 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha prorogato la disciplina dell’iper-ammortamento agli investimenti agevolabili effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L’art. 1 comma 61 della citata L. 145/2018 ha, inoltre, rimodulato la misura della maggiorazione con una logica a “scaglioni” (170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 50% oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro; nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro).

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate rileva che la mancata consegna (“effettuazione”) dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2019 – termine ultimo previsto dall’art. 1, comma 30 della L. 205/2017 – impedisce al contribuente di avvalersi della versione dell’iper-ammortamento di cui alla L. 205/2017.

Nel caso di specie, secondo l’Agenzia, è invece applicabile la disciplina successivamente introdotta dall’articolo 1, commi 60 ss. della L. 145/2018; con riferimento a tale disciplina, infatti, secondo l’Agenzia può considerarsi soddisfatta la condizione secondo cui “le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (…) effettuati (…) entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

In altri termini, la “prenotazione” effettuata entro il 31 dicembre 2018 (attraverso l’accettazione dell’ordine e il pagamento dell’acconto del 20%) consente di “incardinare” l’investimento nella disciplina prevista dalla successiva L. 145/2018 (art. 1, commi 60 ss.) e permette al contribuente di accedere all’iper-ammortamento, a condizione che l’investimento venga “effettuato” entro il 31 dicembre 2020.

In tal caso, l’investitore potrà fruire dell’iper-ammortamento secondo le modalità e alle condizioni previste dal citato art. 1, commi 60 ss. della L. 145/2018, quindi con percentuali di maggiorazione a “scaglioni” e un limite massimo di investimenti agevolabili di 20 milioni di euro (e non con la maggiorazione “unica” che era prevista dalla precedente disciplina).

Tale conclusione, evidenzia l’Agenzia, è coerente con l’art. 1, comma 196 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che prevede l’inapplicabilità del nuovo credito d’imposta (di cui al comma 189) ai beni, consegnati nel 2020, per i quali è stata effettuata la “prenotazione” entro il 31 dicembre 2019; di conseguenza, la prenotazione “incardina” l’investimento nella “vecchia” normativa ex L. 145/2018.