Secondo le Entrate, c’è lo sbarramento temporale previsto per l’omessa dichiarazione

Di Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

La tardiva oppure omessa trasmissione della dichiarazione dei redditi non comporta solo sanzioni nei confronti del contribuente, in quanto l’art. 7-bis del DLgs. 241/97 prevede specifiche sanzioni altresì per l’intermediario abilitato.

In particolare, l’intermediario è soggetto ad una sanzione da 516 euro a 5.146 euro se presenta tardi o non presenta la dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP oppure del sostituto d’imposta, in presenza di incarico tempestivamente conferito.
Per effetto del generale principio fissato dall’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97, la sanzione è dimezzata se la dichiarazione viene presentata con un ritardo massimo di trenta giorni.

La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere operante il cumulo giuridico dell’art. 12 del DLgs. 472/97, per cui se vengono presentate tardivamente diverse dichiarazioni, la sanzione è aumentata da un quarto al doppio, non potendosi applicare il meno favorevole cumulo materiale (per tutte, Cass. 24 marzo 2017 n. 7661).

Di diversa opinione continua ad essere l’Agenzia delle Entrate, fatto che ha spinto taluna giurisprudenza addirittura ad effettuare apposita segnalazione alla Corte dei Conti (C.T. Reg. Milano 12 luglio 2019 n. 3087/18/19).
Qualora l’incarico sia stato conferito a termini di presentazione della dichiarazione ormai scaduti, l’art. 3 comma 7-ter del DPR 322/98 sancisce che la dichiarazione va trasmessa entro trenta giorni dall’incarico. Vale, salvo prova contraria, la data indicata nel frontespizio della dichiarazione.

In altre parole, l’intermediario è sanzionato se invia la dichiarazione decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’incarico.
Le violazioni in oggetto sono sanabili mediante ravvedimento operoso. Tuttavia, secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 52 del 2007, § 4.1.1), il ravvedimento sarebbe ammesso solo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, trovando applicazione la lettera c) dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97.
Interpretazione come appena detto non condivisibile, siccome la violazione commessa dall’intermediario ha natura autonoma, e non può essere tecnicamente inquadrata come omessa dichiarazione.

Ad ogni modo, seguendo la menzionata linea interpretativa, in relazione al modello REDDITI 2019 (il cui termine di presentazione è scaduto il 2 dicembre 2019, in quando il 30 novembre cadeva di sabato), il termine per il ravvedimento scade il 2 marzo 2020 (il 1° marzo cade di domenica).

Occorre a tal fine rimuovere la violazione presentando la dichiarazione, e pagare la sanzione di 516 euro ridotta a 1/10, pari quindi a 51 euro per ciascuna dichiarazione, considerato che in sede di ravvedimento non si può applicare il cumulo giuridico.

Se, invece, il ravvedimento fosse avvenuto entro trenta giorni dal compimento della violazione (quindi entro il 2 gennaio 2020), la sanzione su cui operare la riduzione al decimo sarebbe dimezzata.
Nel modello F24 occorre indicare il codice tributo 8924, oltre che l’anno di commissione della violazione, nel caso esposto il 2019.