Il regime agevolato deve essere analizzato attentamente in caso di donazione di partecipazioni

Di Salvatore SANNA

L’art. 1 commi 693-694 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. a)-c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).

A tal fine, occorrerà che entro il 30 giugno 2020:
– un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
– il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11%.
In altri termini, è prevista l’applicazione dell’imposta pari:
– all’11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate (l’anno scorso l’aliquota era del 10% per le partecipazioni non qualificate);
– all’11% anche per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili). Anche in questo caso, l’aliquota era pari al 10% secondo la proroga introdotta in precedenza dalla L. 145/2018.

La proroga conferma la possibilità di eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 giugno 2020.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva si deve utilizzare il codice tributo 8055.

La circ. Agenzia delle Entrate n. 47/2011 ha chiarito che l’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto:
– dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta, sulla base del valore indicato nella perizia giurata;
– oppure, per il pagamento rateale, della prima rata.
Tale impostazione trova conferma anche nella sentenza Cass. 12 marzo 2018 n. 5981.

Il regime agevolato in commento deve essere valutato attentamente qualora il contribuente intenda rideterminare il costo fiscale di una partecipazione ricevuta per donazione e già rivalutata dal donante.
Secondo quanto indicato dalla ris. Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2014 n. 91, infatti, la donazione di quote non consente ai donatari di detrarre l’imposta sostitutiva assolta sulla rivalutazione effettuata precedentemente dal soggetto donante.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ritiene che il soggetto che effettua una nuova rivalutazione sulla medesima partecipazione debba essere lo stesso che aveva effettuato la precedente rivalutazione.
Resta fermo, comunque, che il donante possessore delle quote alla data di riferimento (ora 1° gennaio 2020) potrebbe procedere alla rideterminazione del costo o valore d’acquisto della partecipazione anche se non lo fosse più al momento della rivalutazione, in quanto avrebbe già donato la partecipazione.

Sempre in tema di partecipazioni già rivalutate, qualora il valore di mercato risulti inferiore a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente, non occorre procedere alla rideterminazione del costo. Infatti, la vendita della partecipazione a un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.

Ai sensi dell’art. 5, comma 6 della L. 448/2001 l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammette il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’art. 68 del TUIR, per cui non si applica la disposizione che consente di compensare le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto.