La limitazione alle verifiche delle rimanenze iniziali potrebbe portare il revisore a emettere un giudizio con rilievi

Di Stefano DE ROSA

Il CNDCEC ha pubblicato la versione definitiva del documento “La revisione legale nelle «nano-imprese» – Riflessi e strumenti operativi”, che recepisce la maggior parte delle osservazioni pervenute durante la fase di pubblica consultazione conclusasi il 20 novembre 2019. In particolare, nel documento aggiornato si è tenuto conto dei commenti contenuti nella nota predisposta dall’Associazione italiana dottori commercialisti (si veda “Nella revisione delle nano-imprese particolare attenzione ai saldi iniziali” del 23 novembre 2019) con riferimento alla verifiche attinenti al sistema di controllo interno e ai saldi iniziali.

Sul primo punto, nel documento del CNDCEC viene precisato che a prescindere dalle valutazioni svolte in merito alle risposte maggiormente appropriate da dare ai rischi identificati di errori significativi in bilancio “i sindaci-revisori devono, comunque, vigilare, ai sensi dell’art. 2403 c.c., sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.

Per quanto riguarda il secondo aspetto si evidenzia come un elemento caratterizzante i nuovi incarichi di revisione dei bilanci delle nano-imprese sia quello relativo all’acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati relativamente ai saldi di apertura.

Dopo una panoramica dei riferimenti alle procedure sui saldi di apertura contenute nei principi di revisione ISA Italia, si osserva come per le società sottoposte per la prima volta all’obbligo di revisione legale non si potranno applicare le verifiche previste dall’ISA Italia 510 che implicano una collaborazione e uno scambio di informazioni tra il revisore entrante e quello precedente.
Tale mancanza comporterà in molti casi problemi per l’acquisizione di elementi probativi, sufficienti e appropriati, in merito all’asserzione dell’esistenza delle rimanenze iniziali di magazzino, anche in considerazione del fatto che nelle nano-imprese le scritture ausiliarie di magazzino sono spesso inesistenti o poco affidabili.

Ciò premesso, qualora la suddetta limitazione nelle procedure di revisione dovesse portare il professionista a concludere che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi, sarà necessario emettere un giudizio con rilievi.

Nel documento in esame sono presentati esempi di formulazione di paragrafi della relazione di revisione che dovranno essere modificati. Il riferimento alla limitazione riscontrata dovrà essere innanzitutto riportato nel paragrafo del giudizio che in questi casi sarà titolato “Giudizio con rilievi” e si concluderà nel modo seguente: “A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione «Elementi alla base del giudizio con rilievi» della presente relazione, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”.

Il paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi” conterrà, invece, la descrizione della limitazione: “Sono stato nominato revisore legale della società il [ad esempio 20 novembre 2019, ndr] e conseguentemente non ho assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all’inizio dell’esercizio. Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2018. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico, non sono stato in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell’esercizio esposto nel conto”.

Inoltre, potrebbe risultare opportuno aggiungere nella relazione di revisione il seguente paragrafo “Altri aspetti”: “Il bilancio della Società ABC S.r.l., per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, è il primo sottoposto a revisione legale dei conti, avendo la società superato i limiti di cui all’art. 2477 c.c., con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2017”.