Il modello 2020 consente il «recupero» dei versamenti di imposta periodica non spontanei
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 8938, pubblicato ieri, sono stati approvati i modelli IVA/2020 e IVA Base/2020, relativi al 2019, da presentare nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020. Le principali novità sono rappresentate dall’istituzione dei quadri VP e VQ nonché dall’inserimento, nel frontespizio, della casella per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, sulla base delle risultanze degli ISA.
Per consentire ai soggetti passivi che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2019 (art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010, come riformulato dal DL 34/2019), nel modello IVA in esame è stato introdotto il quadro VP. Quest’ultimo presenta un contenuto analogo a quello dell’omonimo quadro della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, salvo:
– alcune differenze nel rigo VP1, come la presenza della casella “Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)”;
– la mancanza del rigo VP12 (“Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”) riservato ai contribuenti “trimestrali” per opzione, in quanto non deve essere compilato relativamente al quarto trimestre.
La compilazione del quadro VP permette di accorpare due adempimenti (uno comunicativo e l’altro dichiarativo). Qualora si usufruisca di tale possibilità, però, la dichiarazione deve essere presentata “entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta”. Poiché il 29 febbraio 2020 cade di sabato, per il modello IVA 2020 relativo al 2019 il predetto termine dovrebbe scadere il 2 marzo 2020 (art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011).
Alla determinazione del totale IVA a credito da esporre nel rigo VL33 concorrono solo i versamenti effettuati, come precisato nelle istruzioni relative al modello IVA 2019 per il 2018 e confermato nel nuovo modello. Di conseguenza, lo scorso anno erano state rilevate difficoltà nel recupero del credito derivante da versamenti IVA periodici effettuati dopo la presentazione della dichiarazione annuale. Nel modello IVA 2020 per il 2019 è stato istituito, dunque, il quadro VQ per consentire ai soggetti passivi interessati di determinare il credito maturato per versamenti di imposta periodica non spontanei, ossia a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità e/o della notifica di cartelle di pagamento.
L’ammontare del credito che matura per effetto di tali versamenti è riportato nel rigo VL12 campo 1 e concorre alla determinazione del saldo annuale IVA (si veda “Versamento dell’IVA periodica omessa recuperabile in dichiarazione” del 6 gennaio 2020). In caso di rateazione del versamento dell’IVA periodica omessa risultante da un controllo automatizzato, il credito “si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni” e sarà indicato nella dichiarazione IVA relativa a ciascuno degli anni interessati (si veda la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 449/2019, seppure con riguardo alla procedura di liquidazione IVA di gruppo).
Nel rigo VL30 (“Ammontare IVA periodica”) sono stati introdotti due nuovi campi riguardanti l’imposta relativa al 2019 versata, fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità o della notifica di cartelle di pagamento.
Il nuovo modello dichiarativo, rispetto al precedente, recepisce anche la possibile esclusione dall’obbligo di apporre il visto di conformità o di prestare la garanzia patrimoniale, in favore dei soggetti passivi che raggiungono un determinato livello di affidabilità in base agli ISA.
A norma dell’art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017, l’agevolazione concerne coloro che, in possesso dei requisiti derivanti dall’applicazione degli ISA, intendano compensare “orizzontalmente” il credito IVA annuale (nonché eventuali crediti IVA infrannuali) per un importo che non superi i 50.000 euro annui.
Per questa ragione, è importante rammentare che la soglia di 50.000 euro è riferita a tutte le richieste di compensazione effettuate nel 2020 ed è da ritenersi cumulativa di tutti i crediti IVA, comprendendo sia il credito annuale che i crediti trimestrali (provv. Agenzia Entrate n. 126200/2019).
Nel modello IVA 2020 appena approvato l’eventuale esclusione dal visto o dalla garanzia potrà, dunque, essere attestata nel Frontespizio.
In base al provvedimento n. 126200/2019, l’esclusione – da attestare nel modello IVA 2020 – riguarda i crediti IVA annuali maturati nel 2019 da parte dei soggetti passivi che hanno raggiunto un livello ISA almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018.
A differenza di quanto avviene per l’IRPEF e l’IRES, infatti, il beneficio non riguarda l’anno d’imposta cui il credito IVA si riferisce (il 2019), bensì l’anno precedente.