Entro il medesimo termine dovuta la comunicazione delle piattaforme digitali per l’ultimo trimestre 2019
Nel corso del terzo Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenutosi il 13 gennaio 2020 a Milano, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che entro il termine del 31 gennaio 2020, oltre al c.d. “esterometro” riferito al mese di dicembre 2019, potrà essere trasmessa anche la comunicazione relativa al mese di novembre 2019.
L’art. 16 comma 1-bis del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019) ha, difatti, modificato la periodicità dell’adempimento, il quale da mensile è divenuto trimestrale.
Poiché la legge di conversione del DL 124/2019 (mediante la quale è stato introdotto il richiamato comma 1-bis dell’art. 16) è entrata in vigore il 25 dicembre 2019, gli effetti della nuova periodicità riguardano tutti gli adempimenti non ancora scaduti in tale data, compresa la comunicazione per il mese di novembre 2019 (il cui termine, su base mensile, sarebbe stato il 31 dicembre 2019).
In base alla nuova formulazione dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, la trasmissione telematica dei dati è, quindi, “effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”.
Per il 2020, dunque, le scadenze del c.d. “esterometro”, tenendo conto del differimento dei termini che coincidono con un sabato o un giorno festivo (art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011), sono, pertanto, le seguenti:
– per il primo trimestre, il 30 aprile 2020;
– per il secondo trimestre, il 31 luglio 2020;
– per il terzo trimestre, il 2 novembre 2020;
– per il quarto trimestre, il 1° febbraio 2021.
Più precisamente, l’immutato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 (§ 9.3) stabilisce che la trasmissione dei dati sia da effettuare avendo riguardo alla “data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA”.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ancora si riferisce all’invio dei dati “entro l’ultimo giorno del mese successivo” a quello del documento rilevante e, pertanto, richiede di essere coordinato rispetto alla nuova periodicità.
Il 31 gennaio 2020 rappresenta anche il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati, riferiti al quarto trimestre 2019, delle vendite di beni a distanza nell’Unione europea oppure importati, da parte delle piattaforme digitali (o di mezzi tecnologici analoghi).
La comunicazione, introdotta dal DL 34/2019, avviene trasmettendo i dati dei fornitori, comprendendo sia i soggetti residenti in Italia che i non residenti, i quali hanno effettuato vendite di beni a distanza, agendo nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
Le successive scadenze in tema di IVA riguardano, invece, la presentazione del modello relativo ai dati delle liquidazioni periodiche effettuate nel quarto trimestre 2019.
Il richiamato DL 34/2019, modificando l’art. 21-bis del DL 78/2010, consente di effettuare la comunicazione per l’ultimo trimestre del 2019, entro il termine del 2 marzo 2020 (il 29 febbraio è sabato), secondo due diverse modalità: presentando il quadro VP in via autonoma oppure anticipando il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA corredata del quadro VP.
Il versamento del saldo IVA è dovuto entro il 16 marzo 2020, ferma la possibilità di differirlo entro il termine del 30 giugno 2020, corrispondendo la dovuta maggiorazione ex art. 6 del DPR 542/99.
Tra gli adempimenti in capo ai soggetti passivi è, infine, da rammentare il versamento dell’imposta di bollo derivante dalle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio. Ai sensi dell’art. 6 del DM 17 giugno 2014, il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
L’art. 17 comma 1-bis del DL 124/2019 ha previsto, nel caso in cui le somme dovute siano di importo annuo non superiore a 1.000 euro, la possibilità di effettuare due versamenti semestrali, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Dalla lettera della norma, tuttavia, non si evince a quali semestri debbano essere riferite le predette scadenze.
Termine | Adempimento |
31 gennaio 2020 | Esterometro novembre 2019 e dicembre 2019 |
31 gennaio 2020 | Comunicazione piattaforme digitali IV trimestre 2019 |
2 marzo 2020 (il 29 febbraio è sabato) |
Dichiarazione IVA con quadro VP |
2 marzo 2020 (il 29 febbraio è sabato) |
Comunicazione liquidazioni IVA IV trimestre 2019 |
16 marzo 2020 | Versamento saldo IVA |
30 aprile 2020 | Dichiarazione IVA senza quadro VP |
30 aprile 2020 | Esterometro I trimestre 2020 |
30 aprile 2020 | Comunicazione piattaforme digitali I trimestre 2020 |
1° giugno 2020 (il 31 maggio è domenica) |
Comunicazione liquidazioni IVA I trimestre 2020 |
30 giugno 2020 | Versamento saldo IVA 2019 differito |
31 luglio 2020 | Esterometro II trimestre 2020 |
31 luglio 2020 | Comunicazione piattaforme digitali II trimestre 2020 |
16 settembre 2020 | Comunicazione liquidazioni IVA II trimestre 2020 |
2 novembre 2020 (il 31 ottobre è sabato) |
Esterometro III trimestre 2020 |
2 novembre 2020 (il 31 ottobre è sabato) |
Comunicazione piattaforme digitali III trimestre 2020 |
30 novembre 2020 | Comunicazione liquidazioni IVA III trimestre 2020 |
28 dicembre 2020 (il 27 dicembre è domenica) |
Versamento acconto IVA 2020 |