Il divieto è stato esteso anche all’anno 2020 non solo per chi trasmette i dati al Sistema TS
Nelle settimane che hanno preceduto l’avvio dell’obbligo generalizzato di adozione della fattura elettronica mediante SdI per le operazioni fra privati, il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto modo di segnalare le rilevanti criticità in ordine alla compatibilità di tale misura con la normativa in tema di privacy.
Nel provvedimento n. 481 del 15 novembre 2018 l’Autorità sottolineava la sproporzione fra gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dal Legislatore e la necessità di memorizzazione di dati non richiesti dalla normativa fiscale (in particolare dall’art. 21 del DPR 633/72). In conseguenza di tali osservazioni e al fine di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali, grazie all’art. 10-bis del DL 119/2018 è stato introdotto, per l’anno 2019, il divieto di emissione di e-fattura mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere trasmessi al suddetto Sistema.
A tal proposito si segnala che, con DM 22 novembre 2019, il MEF ha ampliato la platea dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, includendo nuove categorie (logopedisti, audiometristi, ortottisti, tecnici di laboratorio biomedico, ecc…).
Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l’emissione in formato elettronico di tale tipologia di fatture, con una modifica dello stesso art. 10-bis del DL 119/2018, il successivo DL 124/2019 si è limitato a prevedere un’ulteriore proroga, per il 2020, dell’obbligo di ricorso al “tradizionale” documento cartaceo.
Inoltre, in forza di quanto stabilito dall’art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018, il divieto deve intendersi riferito, più in generale, anche per quest’anno, ai soggetti che, pur non essendo tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, effettuano prestazioni a carattere sanitario nei confronti di persone fisiche.
Sebbene la disposizione riguardi esclusivamente le prestazioni B2C, va detto che nell’ambito B2B, pur in presenza dell’obbligo di fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio, occorre adottare alcuni accorgimenti. Con FAQ n. 73/2019 e risposta ad interpello 307/2019, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, sottolineato che il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali porta a ritenere che in caso di prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi che se ne fanno carico (B2B), i nominativi dei pazienti non vadano inseriti nella fattura, che deve comunque obbligatoriamente essere emessa in formato elettronico mediante SdI (salve le eccezioni di natura soggettiva riguardanti l’emittente).
Sempre con riferimento alle certificazioni dei corrispettivi nel settore sanitario occorre evidenziare che a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti alle comunicazioni previste dal Sistema TS adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, mediante invio al Sistema tessera sanitaria, avvalendosi di strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (si veda l’art. 15 comma 2 del DL 124/2019).
Il divieto di inserimento dei dati sanitari, normativamente limitato alla sola emissione di fatture in formato elettronico mediante SdI, interessa anche l’invio del c.d. “esterometro”, stando a quanto espresso nella risposta ad interpello n. 327/2019.
In tale documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, esteso il divieto di inserimento nel c.d. “esterometro” dei dati relativi alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non residenti.
Secondo l’Agenzia, pur non essendo espressamente previsto dalla legge (l’art. 10-bis del 119/2018 si riferisce alle sole fatture in formato elettronico), il divieto è da riferire anche all’invio del c.d. “esterometro” per il fatto che i dati sono trasmessi secondo il tracciato e le specifiche tecniche già previsti per la fatturazione elettronica mediante SdI. Dunque, sussiste il rischio che non sia tutelata la riservatezza dei dati personali legati alla salute dei contribuenti, come stabilito nel richiamato provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 481 del 15 novembre 2018.
Il divieto, rifacendosi all’astratto invio dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione alla trasmissione, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica via SdI.
Infine, in forza dell’art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018, sono da escludere dal c.d. “esterometro” i dati riferiti a tutte le prestazioni aventi carattere sanitario verso non residenti, a prescindere dall’obbligo di invio o meno dei medesimi al Sistema tessera sanitaria.