In attesa del rinnovo della misura di deroga del Consiglio Ue, la disciplina si applica sino al 30 giugno

Di Emanuele GRECO

La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) e il decreto fiscale ad essa collegato (DL 124/2019, conv. L. 157/2019) non contemplano la proroga dell’efficacia dello split payment.

Allo stato attuale, dunque, si esaurirebbe in data 30 giugno 2020 la possibilità per lo Stato italiano di adottare lo speciale istituto, disciplinato ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, riferito alle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e relative società controllate, nonché di altri enti e delle società quotate nell’indice FTSE MIB.
L’anzidetto termine per l’efficacia dell’istituto è espressamente stabilito dall’art. 17-ter comma 1-ter del DPR 633/72, in virtù del quale le disposizioni in materia di split payment “si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE”.

Si rammenta, infatti, che il sistema comune dell’IVA, fissato dalla direttiva 2006/112/Ce, prevede che l’imposta sia versata all’Erario dal debitore d’imposta (nella generalità dei casi, il cedente o prestatore).
Per stabilire che l’IVA possa essere versata dal cessionario o committente, come avviene nell’istituto dello split payment, si è resa dunque necessaria una specifica misura di deroga, rilasciata dal Consiglio Ue ai sensi del menzionato art. 395 della direttiva.
A tal fine, è necessario che la misura di deroga abbia come scopo quello di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali e che lo Stato membro interessato presenti la richiesta alla Commissione europea, fornendole tutti i dati necessari.

Non appena la Commissione dispone di tutti i dati, informa lo Stato richiedente e trasmette la domanda a tutti gli altri Stati membri dell’Ue. Entro i tre mesi successivi viene presentata al Consiglio Ue una proposta affinché venga riconosciuta l’autorizzazione oppure una comunicazione contenente eventuali obiezioni. La procedura deve ultimarsi entro 8 mesi dal ricevimento della richiesta da parte della Commissione.

Nella fattispecie, la misura di deroga, di durata triennale, è stata riconosciuta una prima volta nel 2015 e, quindi, rinnovata, in occasione dell’estensione dell’ambito soggettivo dello split payment, avvenuta a decorrere dal 1° luglio 2017 (per effetto delle modifiche ex art. 1 del DL 50/2017).
Pertanto, con decisione n. 784 del 25 aprile 2017, il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato l’Italia ad applicare le nuove norme in tema di split payment sino alla data del 30 giugno 2020.

Qualora lo Stato italiano intenda continuare ad adottare lo speciale istituto oltre il suddetto termine, è necessario un ulteriore rinnovo dell’autorizzazione da parte del Consiglio Ue e, dunque, dovrà essere formalizzata una richiesta di proroga e l’iter autorizzativo poc’anzi descritto dovrà essere seguito nuovamente.

Nel frattempo, la disciplina continua ad essere applicabile. A tal fine, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha reso disponibili, sul proprio sito internet, gli elenchi che individuano le società, le fondazioni e gli enti nei cui confronti si applica lo split payment per l’anno 2020 (si veda “Pubblicati gli elenchi per lo split payment 2020” del 23 ottobre 2019).

Si applica, difatti, lo split payment, oltre che alle operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 comma 2 della L. 196/2009, individuate nell’elenco “IPA” (www.indicepa.gov.it) anche alle cessioni e prestazioni nei confronti degli ulteriori soggetti ex art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, enumerati nei seguenti elenchi pubblicati dal MEF:
– società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
– enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
– enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
– enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
– enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle amministrazioni pubbliche;
– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva e, poiché l’aggiornamento del medesimi avviene in via continuativa, l’applicazione dello split payment nei confronti di uno specifico soggetto è determinata in base alla data di inclusione nel relativo elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).