Il credito derivante dai versamenti di IVA periodica non spontanei concorre al saldo annuale

Di Mirco GAZZERA

La bozza del modello IVA 2020 relativo al 2019 prevede, fra l’altro, due nuovi quadri:
– il quadro VQ riguardante il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei;
– il quadro VP per comunicare, con la dichiarazione annuale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2019.

Alla determinazione del totale IVA a credito da esporre nel rigo VL33 concorrono solo i versamenti effettuati, come precisato nelle istruzioni relative al modello IVA 2019 per il 2018 e confermato nella bozza in esame. Lo scorso anno erano state rilevate le difficoltà per il recupero del credito derivante da versamenti IVA periodici effettuati successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale (si veda “Nel saldo IVA a credito solo i versamenti periodici effettuati” su Eutekne.info del 5 marzo 2019).

Seppure con riguardo alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 449/2019 era già stato anticipato che, in caso di rateazione del versamento dell’IVA periodica omessa risultante da un controllo automatizzato, il credito avrebbe potuto essere indicato in un apposito campo della dichiarazione annuale.

Per consentire ai soggetti passivi interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di imposta periodica non spontanei, in effetti, nella bozza del modello IVA 2020 per il 2019 è stato istituito il quadro VQ ove occorre indicare, fra l’altro, i seguenti dati:
– l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata (colonna 1);
– la differenza, se positiva, fra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, risultanti, rispettivamente, dai campi 2 e 3 del rigo VL30 della dichiarazione relativa al periodo d’imposta del punto precedente (colonna 2);
– la differenza, se positiva, tra il credito “potenziale”, ossia quello che si sarebbe generato se l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione, e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della dichiarazione annuale di cui sopra (colonna 3);
– l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta indicato nella colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità (colonna 5) o della notifica di cartelle di pagamento (colonna 6), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione del modello IVA 2019 per il 2018 e quella di presentazione del modello IVA 2020 per il 2019.

L’ammontare del credito che matura per effetto di questi versamenti è pari alla differenza, se positiva, fra:
– la somma degli importi esposti nelle colonne 5 e 6;
– il maggiore fra 0 e la differenza degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4.
Il predetto credito è riportato nel rigo VL12 campo 1 e concorre alla determinazione del saldo annuale IVA.

A seguito della riformulazione operata dal DL 34/2019, l’art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010 prevede che la comunicazione dei dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre possa essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA da presentare, in tale caso, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Poiché il 29 febbraio 2020 cade di sabato, per l’anno 2019 il predetto termine dovrebbe scadere il 2 marzo 2020 (art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011).

Al fine di consentire ai soggetti passivi che intendono avvalersi della predetta facoltà di comunicare i dati relativi al quarto trimestre 2019, nella bozza in esame è stato istituito il quadro VP avente un contenuto analogo a quello dell’omonimo quadro della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, salvo:
– alcune differenze nel rigo VP1, come la presenza della casella “Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)”;
– la mancanza del rigo VP12 (“Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”) riservato ai contribuenti “trimestrali” per opzione, il quale non deve essere compilato relativamente al quarto trimestre.