Per i veicoli concessi con contratti stipulati dal 1° luglio la determinazione è legata all’inquinamento
Sono state pubblicate sul Supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Gli importi definiti in tali tabelle rilevano per la determinazione del fringe benefit 2020, ma sono divise in due serie: una valida fino al 30 giugno 2020 e l’altra dal 1° luglio 2020.
La distinzione deriva dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020, che ha di fatto sostituito l’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR.
L’art. 1 comma 633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha espressamente disposto che resta ferma l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2019 “per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020”.
Pertanto, con riferimento ai contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, continua a costituire fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette Tabelle nazionali dell’ACI (riportanti gli importi rilevanti fino al 30 giugno 2020), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.
Per i suddetti veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, si applica, invece, la nuova versione dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR come sostituito dall’art. 1 comma 632 della L. 160/2019, in base al quale per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
Pertanto, per le auto con emissioni di CO2 inferiori a 60g/km è stata prevista una misura del 25%, con una riduzione, quindi, rispetto all’attuale misura.
La suddetta percentuale, tuttavia, sale a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica.
In particolare:
– la percentuale è pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
– la percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
– la percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Occorrerà quindi individuare, sulla base delle emissioni di CO2 del mezzo di trasporto concesso in uso promiscuo, la percentuale applicabile per la determinazione del fringe benefit.
Le nuove tabelle ACI 2020 con importi validi dal 1° luglio individuano, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 40% o 50%).
Ad esempio, considerando, una berlina media (es. Audi A4 2.0 TDI 230 CV), il costo chilometrico ACI per il 2020 è pari a 0,6949, per cui, come evidenziato dalla stessa tabella relativa agli autoveicoli a gasolio, il fringe benefit annuale è determinato come di seguito:
– 2.606,05, con percentuale del 25% (25% di 0,6949 × 15.000 km);
– 3.127,26 con percentuale del 30%;
– 4.169,68 con percentuale del 40%;
– 5.212,10 con percentuale del 50%.
Si evidenzia che nessuna modifica è intervenuta lato impresa, ai fini della deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Pertanto, a norma della lett. b-bis) dell’art. 164 del TUIR, i relativi costi sono deducibili “nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.