L’Agenzia conferma che l’obbligo non riguarda i crediti maturati in relazione al 2018

Di Redazione EUTEKNE

Con risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle novità introdotte dal DL 124/2019 convertito (c.d. “decreto fiscale”), riguardanti le modalità e le procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta da utilizzare in compensazione.

L’art. 3 commi 1-2 del DL 124/2019 convertito estende l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24, per importi superiori a 5.000 euro annui relativi alle imposte sui redditi (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) e all’IRAP , mentre, in precedenza, tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA.
Pertanto, tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione:
– solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
– a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24 (cfr. circ. n. 1/2010 e n. 29/2010).
La risoluzione in commento riporta in tabella i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta, senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.
Ad esempio, l’eventuale credito IRPEF (codice tributo 4001) può essere utilizzato liberamente in compensazione per il versamento della prima rata di acconto (codice tributo 4033) e della seconda rata (codice tributo 4034). La medesima impostazione vale anche per l’IRES, l’IRAP, l’IVIE e l’IVAFE.
Allo stesso modo, il credito per l’imposta sostitutiva per il regime forfetario (codice tributo 1792) può essere utilizzato, senza erodere la franchigia di 5.000 euro, per compensare nel modello F24:
– la prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario (codice tributo 1790);
– la seconda rata di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario (codice tributo 1791).

La compensazione di tale credito con l’imposta per il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, invece, segue la regola della preventiva presentazione del modello di dichiarazione in caso di compensazioni superiori a 5.000 euro.
Per espressa previsione dell’art. 3 comma 3 del DL 124/2019 le nuove disposizioni si applicano “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”, con la conseguenza che, precisa l’Agenzia, il nuovo obbligo non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. Questi ultimi potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”. Diversamente, per i crediti IVA, l’obbligo sussiste anche per l’anno d’imposta 2018.

Restano ferme le disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.
Ulteriori chiarimenti riguardano l’ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, a norma dell’art. 3 comma 2 del DL 124/2019 deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
Secondo l’Agenzia, visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del c.d. “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

L’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate non sussiste, invece, qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24.