Restano valide anche le precisazioni rese dall’Agenzia sulle imposte interessate dalla modifica

Di Luca FORNERO

In seguito alla conversione in legge, con la L. 157/2019, del DL 124/2019, è stata confermata, senza variazioni, la rimodulazione, a regime, della misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In luogo del 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%). La disposizione ha avuto effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell’acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni).

L’ambito applicativo della novità è stato chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93/2019, ancora pienamente attuale stante la constatata assenza di modifiche al testo della disposizione.
Così, la modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente:
– esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario (art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011);
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

La nuova misura delle rate di acconto si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR.
Per gli altri contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).
In ordine all’ambito oggettivo, la modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP (espressamente citate dalla legge), anche all’imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri di versamento dell’acconto delle imposte sui redditi, quali, ad esempio:
– la cedolare secca di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011;
– I’IVAFE di cui all’art. 19 commi 18 – 22 del DL 201/2011;
– l’IVIE di cui all’art. 19 commi 13 – 17 del DL 201/2011.

Per quanto non citate dalla risoluzione n. 93/2019, si ritiene che la modifica dell’importo delle rate di acconto interessi anche:
– la maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (art. 2 del DL 138/2011);
– l’addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finanziari e la Banca d’Italia (art. 1 comma 65 della L. 208/2015);
– l’addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell’energia (art. 3 della L. 7/2009);
– l’addizionale IRPEF/IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica” (art. 1 comma 466 della L. 266/2005).

Pertanto, a partire dal 2020, per i citati soggetti ISA:
– sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%;
– se l’importo della prima rata non supera 103 euro, l’acconto sarà versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda.

Per i soggetti estranei agli ISA, invece:
– la prima rata di acconto andrà versata in misura pari al 40%;
– la seconda rata di acconto sarà dovuta nella misura del 60%;
– se l’importo della prima rata non supera 103 euro, l’acconto sarà versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda.