In caso di fuoriuscita dal regime agevolato dal 2020, deve essere operata la rettifica della detrazione IVA a favore nella dichiarazione IVA 2021

Di Paola RIVETTI

Diversi elementi che condizionano l’accesso o la permanenza nel regime forfetario per il 2020 richiedono di tener conto dei risultati del 2019.
I nuovi limiti introdotti dalla legge di bilancio determineranno la fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020 per i soggetti che, nell’anno precedente:
– hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori superiori, nel loro complesso, a 20.000 euro lordi (art. 1 comma 54 lett. b) della L. 190/2014);
– hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati superiori a 30.000 euro (art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014); ove tale limite sia stato superato, si potrà comunque permanere nel regime se, nel 2019, il rapporto lavorativo è cessato e non risultano instaurati nuovi rapporti, oppure percepiti redditi di pensione (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016, § 2.3).

Anche se non sono stati incisi dalla legge di bilancio, a fine anno occorre accertare che non sia stato superato il limite di 65.000 euro di ricavi e compensi e che non si siano verificate le cause di esclusione introdotte dal 2019 dalla L. 145/2018, riguardanti:
– il controllo diretto o indiretto di srl che svolgono attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate dal contribuente socio in regime forfetario;
– lo svolgimento dell’attività autonoma in prevalenza in favore dell’attuale o del precedente datore di lavoro o di soggetti a questo riconducibili (art. 1 comma 57 lett. d) e d-bis) della L. 190/2014).

Tali cause ostative, infatti, vanno verificate al termine del periodo d’imposta in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2019, § 2.3.2) e, ove accertate, determineranno la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo, ossia dal 2020.

Si ricorda, inoltre, che i soggetti che hanno applicato il regime agevolato nel 2019 pur in presenza di una partecipazione in una società di persone o associazione professionale, avvalendosi dei chiarimenti forniti dalla circ. n. 9/2019, per permanere nel regime agevolato, devono aver ceduto la partecipazione nel corso dell’anno che si chiude; diversamente, anche questi soggetti passeranno dal 2020 nel regime ordinario.

Il transito alla contabilità ordinaria o semplificata richiederà, tra l’altro, di operare la rettifica della detrazione IVA a favore per i beni e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati o per i beni strumentali ancora potenzialmente ammortizzabili.

Si ipotizzi l’imprenditore individuale Caio che, nel 2016, durante il regime forfetario, abbia acquistato (e contestualmente iniziato a utilizzare) un bene strumentale per 3.400 euro (con IVA a 748 euro). In occasione della fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020, l’IVA detraibile risultante dall’operazione di rettifica ammonterebbe a 149,60 euro, pari a 1/5 dell’importo non detratto, in rapporto all’anno 2020 mancante al compimento del quinquennio (art. 19-bis2 del DPR 633/72).
La rettifica andrà operata nella dichiarazione IVA del primo anno di applicazione delle regole ordinarie: quindi, per i fuoriusciti dal 2020, la rettifica va effettuata nella dichiarazione IVA 2021.

In assenza di particolari indicazioni normative o chiarimenti ufficiali, l’importo a credito derivante dalla rettifica potrebbe essere recuperato già nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita dal regime (analoga soluzione era stata proposta dall’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 17/2012, § 5.3.2, in caso di fuoriuscita dal regime di vantaggio).

Nel passaggio ai regimi ordinari di determinazione del reddito, i ricavi e i compensi e le spese con manifestazione finanziaria successiva alla fuoriuscita dal regime forfetario concorreranno alla formazione del reddito nell’annualità in cui vengono, rispettivamente, incassati o pagati (art. 1 comma 72 della L. 190/2014).