In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL 124/2019 che ha mitigato i limiti anche per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020

Di Caterina MONTELEONE e Massimo NEGRO

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre della L. 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione del DL 124/2019, si è concluso l’iter che ha portato all’introduzione dell’art. 17-bis del DLgs. 241/97 il quale, per arginare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali, ha escluso la possibilità di compensazione delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte di imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che eseguono opere o servizi.

La norma originariamente contenuta nell’art. 4 del DL 124/2019 è stata integralmente riformulata a seguito delle difficoltà operative segnalate anche dalle Associazioni di categoria.

Innanzitutto, nel tentativo di limitare l’impatto della nuova norma (e degli obblighi da questa introdotti), il Legislatore ne ha ridotto l’ambito applicativo, prevedendo che l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applichi ai committenti che affidano ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”. Tutti i richiamati requisiti devono coesistere affinchè trovi applicazione l’art. 17-bis del DLgs. 241/97.

Dal 1° gennaio 2020, secondo quanto previsto dal nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97, l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice sarà responsabile per la determinazione ed il versamento delle ritenute e il committente svolgerà una funzione di controllo, dovendo chiedere alle medesime la copia dei modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute, al fine di verificare l’ammontare complessivo degli importi da queste versati.

L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice dovrà consegnare i modelli F24 con l’elenco dei lavoratori e, per ciascun addetto impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio, il dettaglio delle ore lavorate, della retribuzione corrisposta e delle ritenute operate, con la separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.
Pertanto, per le fattispecie che rientrano nell’ambito applicativo della norma, dal 1° gennaio 2020 (secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del DL 124/2019) si dovranno rispettare gli obblighi introdotti con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97, il cui primo adempimento è il versamento delle ritenute previsto per il 17 febbraio 2020.

In vista di tale termine, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con la ris. 24 dicembre 2019 n. 109, di aver istituito il codice “09” che identifica il “Committente” e che deve essere utilizzato nella compilazione del modello F24 per indicare il committente al quale si riferisce il versamento delle ritenute per tutti i lavoratori impiegati presso di esso.
La medesima risoluzione fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24 da utilizzare per il versamento delle ritenute, precisando che occorre compilare i campi della sezione “CONTRIBUENTE” indicando nel campo “codice fiscale” “il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento” e nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”. Infine, viene chiarito che tali modelli F24 saranno consultabili sia dal soggetto che ha effettuato il pagamento che dal committente tramite il “cassetto fiscale”.

La disapplicazione della norma è subordinata alle circostanze che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:
– sia in attività da almeno tre anni (mentre prima erano cinque), sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dell’ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate versamenti registrati sul conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
– non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o rateazione.

Per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per disapplicare la nuova disciplina, l’Agenzia delle Entrate rilascerà un certificato che avrà una validità di 4 mesi dal giorno in cui viene emesso. Conseguentemente, il committente dovrà porre attenzione alla scadenza del certificato per essere certo di non incorrere in sanzioni, nel caso in cui dovesse emergere un inadempimento nel versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice.