In presenza di minacce significative all’indipendenza, da valutare la possibilità di adottare appropriate misure di salvaguardia

Di Stefano DE ROSA e Maurizio MEOLI

Prima di decidere di accettare (o di mantenere) un incarico di sindaco o di revisore, il professionista deve valutare eventuali minacce alla propria indipendenza, tra le quali assumono particolare rilevanza quelle che possono derivare da relazioni di affari.

Si pensi, ad esempio, al caso di un dottore commercialista che ricopre il ruolo di amministratore delegato di una società di capitali (Alfa SpA), controllata interamente da una holding che ha come soci e amministratori tre persone fisiche (con quote di partecipazione pari, rispettivamente, al 40%, al 30% e al 30%). Tali soggetti sono, inoltre, soci (con le stesse percentuali detenute nella holding) e amministratori in una srl (Beta srl), che non ha legami partecipativi né con la holding né con altre società del gruppo, dove si vuole nominare un sindaco unico o, in alternativa, un revisore legale. In tale situazione, si possono ravvisare problemi di indipendenza del dottore commercialista ad assumere l’incarico?

Nella prospettata fattispecie occorre fare riferimento sia alle disposizioni codicistiche previste per i sindaci che alle norme contenute nell’art. 10 del DLgs. 39/2010 per i revisori legali. In particolare, ai sensi del comma 1 dell’art. 2399 c.c., non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
– coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c. (lett. a);
– il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo (lett. b);
– coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza (lett. c).

Con riferimento alle norme contenute alle lettere b) e c) si evidenzia come, al fine di individuare le situazioni in cui si verifica il controllo, secondo la dottrina maggioritaria, si debba far riferimento all’art. 2359 c.c. In particolare, non è prevista alcuna incompatibilità rispetto a soggetti controllanti diversi dalle società. Nel caso di specie, in considerazione del fatto che tra Alfa spa e Beta srl non sussistono rapporti partecipativi e non essendo le stesse sottoposte a comune controllo, dalla lettura della norma non si individuano specifiche cause di ineleggibilità per quanto riguarda la funzione di sindaco.

In tale contesto, tuttavia, è opportuno considerare che, nei “principi” della Norma di comportamento 1.4 del Collegio sindacale di società non quotate (Norme pubblicate dal CNDCEC nel settembre 2015), è evidenziato come, non essendo possibile “individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano compromettere l’obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso”. Nell’ambito dei criteri applicativi della medesima Norma, inoltre, si precisa come, nell’effettuare la valutazione dei rischi per l’indipendenza, il sindaco debba tener presente “se un terzo ragionevole e informato, dopo aver considerato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del sindaco [stesso] in quel momento, trarrebbe la conclusione con ogni probabilità che i rischi sono stati eliminati o ridotti a un livello accettabile mediante l’applicazione di misure di salvaguardia”.

Di conseguenza, nella fattispecie in esame, in considerazione del fatto che i soggetti che hanno nominato il professionista come amministratore di Alfa spa sono gli stessi che delibereranno la (eventuale) nomina del sindaco in Beta srl, appare quanto meno opportuno effettuare le dovute valutazioni volte a stabilire se la suddetta relazione d’affari possa compromettere in maniera significativa l’indipendenza del sindaco, inducendo alla adozione di appropriate misure di salvaguardia o, eventualmente, alla non accettazione dell’incarico.

Per quanto attiene, invece, alla prospettata nomina del professionista come revisore legale di Beta srl, la normativa di riferimento in tema di indipendenza, contenuta nell’art. 10 del DLgs. 39/2010, appare tale da escludere tale possibilità.
Secondo il comma 1-ter del citato articolo, infatti, il revisore deve “adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette”. A fronte di un dato normativo di così ampio respiro, si è portati a ritenere che, nel caso di specie, la relazione di affari già in essere in Alfa spa, e sostanzialmente riconducibile ai medesimi soggetti/persone fisiche soci di Beta srl, possa rappresentare una significativa minaccia alla possibilità per il professionista di svolgere l’incarico di revisore in modo obiettivo.