Per il controllo formale, invece, scade il 31 dicembre l’UNICO 2015

Di Alfio CISSELLO

Le cartelle di pagamento, se derivanti da liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, devono, al pari degli avvisi di accertamento, essere notificate entro termini decadenziali.
Invece, il precedente avviso bonario, atto che, secondo la giurisprudenza, è solo facoltativamente impugnabile, non soggiace a decadenza. Non a caso, il termine per la liquidazione automatica e/o il controllo formale è solo ordinatorio, e non perentorio.

Per effetto dell’art. 25 comma 1 del DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
– terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
– quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73;
– secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (questa ipotesi, almeno per quanto riguarda imposte sui redditi, IVA e IRAP, ha ora valenza residuale, essendo il sistema del ruolo stato sostituito dagli accertamenti esecutivi).

Da ciò consegue che, entro il 31 dicembre 2019, devono essere notificate la cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta:
– 2015 (UNICO e IVA 2016), per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica;
– 2014 (UNICO 2015), per le attività di controllo formale.
Per le società che non hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il termine decorre non dal periodo d’imposta successivo alla presentazione della dichiarazione, bensì da quello di “scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è stata presentata”.

Specie in merito ai controlli formali della dichiarazione, è dibattuta in giurisprudenza l’individuazione del termine per il disconoscimento delle detrazioni d’imposta che devono essere fruite su più anni.
Il tipico caso si ha nella detrazione su spese per ristrutturazione edilizia.

L’orientamento che, a oggi, sembra maggioritario, ritiene che la decadenza debba riguardare l’anno in cui la spesa è stata sostenuta, e non i successivi periodi in cui essa è stata ripartita, pena un surrettizio ampliamento dei termini decadenziali (per tutte, C.T. Prov. Pesaro 16 ottobre 2019 n. 326/1/19, C.T. Prov. Reggio Emilia 6 febbraio 2013 n. 36/3/13, C.T. Reg. Milano 16 aprile 2015 n. 2597/49/15).

Segnaliamo che la giurisprudenza di Cassazione, in relazione al simile caso inerente al disconoscimento delle quote di ammortamento, non è univoca (nel senso che occorre accertare l’anno in cui il bene è stato iscritto il bilancio, Cass. 24 aprile 2018 n. 9993; contra, Cass. 14 dicembre 2018 n. 32410 e 23 giugno 2010 n. 15178).