Per l’Agenzia delle Entrate si tratta di una violazione «formale» e non «meramente formale»

Di Luca BILANCINI

La trasmissione delle fatture elettroniche in un termine superiore a quello, di 12 giorni, definito dall’art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72, ma comunque entro la data prevista per l’effettuazione della liquidazione periodica IVA, è soggetta a sanzione in misura fissa (da 250 a 2.000 euro). Questo, in estrema sintesi, uno dei principi richiamati nella risposta a interpello n. 528 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi presenta peraltro altri profili di interesse, già oggetto di analisi in precedenti chiarimenti (si vedano in particolare la risposta a interpello 24 settembre 2019 n. 389 e il principio di diritto 11 novembre 2019 n. 23).

Il quesito proposto dall’istante concerne un soggetto passivo, che emetteva, a fine mese, una fattura elettronica per prestazioni di servizi al fine di riscuotere il corrispettivo entro un certo lasso di tempo dalla data di emissione (ad es. con la formula “30 giorni data fattura fine mese”). A titolo esemplificativo, l’operatore, con riferimento a prestazioni rese nel mese di ottobre, predisponeva il file, inserendo, nel campo “Data”, il giorno 31 ottobre, procedendo, poi, alla trasmissione entro il 15 del mese successivo.

Preliminarmente è opportuno sottolineare che, ove si faccia riferimento a prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, in linea generale, il momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del DPR 633/72, coincide con il pagamento del corrispettivo o, se antecedente, con quello di emissione – anticipata – della fattura.
Posto che, nel caso di specie, il documento viene trasmesso in un momento precedente a quello in cui il compenso viene riscosso, la fattura in esame non potrebbe definirsi “differita” dal momento che presupposto per l’emissione della stessa è la circostanza che le prestazioni riepilogate nel documento siano state effettuate.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 389/2019, si sarebbe, invece, in presenza di una “fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (…) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file”.
Il soggetto passivo avrà 12 giorni di tempo da tale data per procedere alla trasmissione del documento al Sistema di Interscambio.

Tornando al caso dell’istante, la fattura immediata, “anticipata”, avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 12 novembre (dodicesimo giorno successivo al 31 ottobre, data indicata all’interno del file) e non entro il 15 novembre, così come avvenuto.

A fronte della tardiva emissione della fattura si rende applicabile la sanzione di cui all’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97, corrispondente a un importo, per ciascuna violazione:
– fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro);
– da 250 a 2.000 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Nel caso di specie, l’istante rappresentava di avere emesso la fattura “in tempo utile per la liquidazione dell’imposta relativa al mese precedente”, conseguentemente potrebbe risultare applicabile la sanzione in misura fissa.
Si tratta, peraltro, come precisato dall’Amministrazione finanziaria, di una violazione “formale”, posto che tale inadempimento ben potrebbe rientrare nelle “inosservanze di formalità e di adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”.

Non può ricorrere, invece, l’esimente prevista per le violazioni c.d. “meramente formali”, di cui agli artt. 10 comma 3 della L. 212/2000 (“Statuto del contribuente”) e 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97. Tale ultima disposizione prevede, infatti, la non punibilità delle “violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.

Va sottolineato, infine, che, per i soggetti passivi mensili, sino al 30 settembre 2019 era operante la misura di attenuazione prevista dall’art. 1 comma 6 lett. b) del DLgs. 127/2015, secondo cui poteva essere applicabile una riduzione pari all’80% della sanzione ordinaria, a condizione che la fattura venisse emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, ferma restando la possibilità di fruire dell’istituto del ravvedimento operoso.