Il Tribunale di Milano giustifica l’entità della riduzione in ragione dell’importanza dell’adempimento

Di Maurizio MEOLI

L’amministratore di una società di capitali che ometta di predisporre il progetto di bilancio e, quindi, altresì, la convocazione dell’assemblea per la relativa approvazione e la successiva pubblicazione del documento contabile nel Registro delle imprese può subire una riduzione del 50% del compenso riconosciutogli dai soci, in considerazione della rilevanza, rispetto al complesso della sua attività, degli obblighi in questione, che la legge configura come centrali e di primaria importanza fra tutti quelli cui è tenuto l’amministratore, anche nel contesto di una società di piccole dimensioni e con attività non particolarmente complessa.
Ad affermarlo è il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 3237/2019, relativa al caso di una srl con socio unico che, opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto dall’ex amministratore nell’azione intrapresa al fine di ottenere i compensi pattuiti per lo svolgimento della carica, eccepiva, tra l’altro, come le omissioni evidenziate integrassero un inadempimento ai suoi obblighi complessivi idoneo a paralizzarne la domanda.

Tale inadempimento – sottolinea il Tribunale di Milano – è da ritenersi provato ove nessun bilancio risulti pubblicato nel Registro delle imprese e nessun verbale di assemblea ordinaria, per la relativa approvazione, risulti essere inserito nel relativo libro.

Né, a fronte di tale omissione, vale a escludere conseguenze in capo all’amministratore il fatto che, al momento dell’accettazione dell’incarico (nel caso di specie, nel mese di settembre), il progetto di bilancio relativo all’esercizio precedente avrebbe dovuto già essere stato predisposto dal precedente amministratore. Ogni amministratore che succede nella carica, infatti, concorre nell’omissione altrui se non provvede sollecitamente a colmare la lacuna in questione.

Di conseguenza, sarebbe stato specifico obbligo dell’amministratore subentrato quello di ricostruire la contabilità sociale e di redigere il bilancio mancante, oltre a quelli di convocare l’assemblea per la relativa approvazione, di fare risultare la decisione dei soci (o del socio unico) al riguardo nel relativo libro e di effettuare il deposito al Registro delle imprese.
Né è possibile pensare di attribuire rilievo al fatto che il progetto di bilancio sia stato redatto dal commercialista della società con unico socio e comunicato direttamente al soggetto cui la stessa risulti interamente riconducibile, dal momento che tale prassi non tutela in alcun modo i terzi interessati alla pubblicazione dei bilanci.

La sentenza in commento, inoltre, si uniforma all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 1545/2017, circa la riconducibilità del rapporto fra l’amministratore e la società nell’ambito dei “rapporti societari” cui fa riferimento l’art. 3 comma 2 lett. a) del DLgs. 168/2003, per l’individuazione della competenza per materia del Tribunale delle imprese. Il rapporto fra l’amministratore e la società è “rapporto di società” perché serve ad assicurare l’agire stesso dell’ente, non assimilabile in quest’ordine di idee né a un contratto d’opera, né, tanto meno, a un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato.

In particolare, la Cassazione a Sezioni Unite n. 1545/2017 ha stabilito che l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società di capitali sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c.
Ove, quindi, l’amministratore agisca per ottenere il pagamento del credito relativo ai compensi per l’attività svolta non viene in rilievo l’art. 409 n. 3 c.p.c.; per cui il giudizio si svolge secondo il rito ordinario collegiale, avanti alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale competente per territorio, con conseguente inapplicabilità sia del rito del lavoro sia della sospensione dei termini feriali.

Un ultimo interessante passaggio della decisione in commento del Tribunale di Milano attiene a eventuali irregolarità  assembleari nel contesto di una srl connotata, come quella in questione, dal fatto di essere a socio unico.
In via generale, innanzitutto, si afferma che, in caso di redazione tardiva di un verbale assembleare si verte in una ipotesi di mera irregolarità, senza alcuna incidenza sulla genuinità della volontà dell’ente; con la conseguenza che la mancata impugnazione entro il termine perentorio di 90 giorni dall’inserimento del verbale nel libro delle decisioni dei soci (ex art. 2479-ter comma 1 c.c.) determina la stabilità della delibera e la sua efficacia nei confronti dei soci e della società.

In una srl con socio unico, peraltro, l’assenza assoluta di informazione di cui all’art. 2479-ter comma 3 c.c. finisce per coincidere con l’assenza stessa di determinazione del socio. Quest’ultima situazione, quindi, ai fini della tutela, è equiparabile alla prima, con possibilità di impugnazione da parte di chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.