Per il calcolo occorre controllare se l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal locatore

Di Stefano SPINA

In sede di determinazione del saldo TASI per l’anno 2019, in scadenza il prossimo 16 dicembre, occorre prestare attenzione al fatto che l’immobile sia o meno occupato da un soggetto diverso dal possessore.
In tale situazione, se il Comune ha deliberato l’assoggettamento dell’immobile al tributo, sono obbligati al pagamento dell’imposta sia il possessore che il detentore in quanto titolari di un’autonoma obbligazione tributaria in base all’art. 1 comma 681 della L. 147/2013.

L’occupante verserà versa la TASI nella misura stabilita dal regolamento comunale, oscillante tra il 10% e il 30% dell’imposta complessiva calcolata applicando le aliquote stabilite dal Comune con riferimento alla condizione del titolare del diritto reale, mentre la differenza sarà corrisposta da quest’ultimo. Se il regolamento comunale nulla dice in tema di ripartizione, il detentore dovrà versare il 10% dell’imposta.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 14 dell’art. 1 della L. 208/2015, nel caso in cui l’unità immobiliare locata, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia detenuta da un soggetto che la destini ad abitazione principale, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune. Il conduttore, invece, avendola adibita ad abitazione principale, ricade nell’esenzione e non è obbligato ad alcun versamento.

In base a quanto disposto dall’art. 1 comma 673 della L. 147/2013, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie e non dal detentore.
Tale disposizione è da esaminare con le dovute attenzioni in quanto, nel caso in cui il conduttore non sia soggetto al tributo, il proprietario deve corrispondere l’intero importo.

Purtroppo né la norma né la prassi hanno mai chiarito cosa si intenda per “detenzione temporanea” creando una certa confusione. Infatti potrebbe configurarsi il caso di una locazione, iniziata il 1° ottobre 2018 e terminata il 31 maggio 2019, avente durata di otto mesi per la quale, in nessuno dei due anni, l’immobile è stato detenuto per più di sei mesi.
L’unica interpretazione è stata fornita, in tema di TARES, dall’IFEL nella nota 1° settembre 2014, affermando che se la detenzione risulta inferiore a sei mesi nell’anno solare ma non è riconducibile a un utilizzo temporaneo, come nell’ipotesi di un contratto di locazione quadriennale che inizia a ottobre dell’anno in oggetto e prosegue in quelli successivi, la soggettività passiva risulta essere in capo all’utilizzatore per tutta la durata della detenzione.

Potrebbe essere questa la chiave di lettura della norma, ovvero se il contratto con il quale viene detenuto il bene è di durata ultrannuale, o comunque superiore a sei mesi, e non per esigenze transitorie, allora il detentore è obbligato al pagamento del tributo, viceversa, per la corretta determinazione del tributo, occorre verificare i periodi di effettivo possesso.

Non bisogna dimenticare che locatore e detentore sono titolari di autonome obbligazioni tributarie e che la responsabilità solidale è prevista all’interno delle due categorie, tra i vari comproprietari o tra i coinquilini e non, quindi, tra il possessore e il detentore.

Infatti, nel caso in cui il detentore sia obbligato al versamento del tributo ma non ottemperi alla propria obbligazione, il Ministero dell’Economia e delle finanze (risposta 3 giugno 2014 n. 16) ha chiarito che il proprietario non è responsabile del mancato pagamento dell’inquilino.

Tuttavia nei casi “dubbi” i due soggetti potrebbero accordarsi affinché l’intero tributo (quindi comprensivo sia della quota a carico del proprietario che di quella a carico del detentore) sia pagato dal proprietario. Si potrebbe infatti ricorrere all’istituto dell’accollo in quanto l’art. 8 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) afferma che “è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”.

Si ritiene che questa possibilità non debba essere necessariamente recepita nel regolamento comunale, ma che sia tuttavia opportuno precisarlo al Comune stesso. In tale situazione dovrebbe essere sufficiente una comunicazione in carta libera senza particolari formalità. L’accollo non libera però dall’obbligazione tributaria il conduttore per cui, in caso di versamento insufficiente, il Comune potrà sempre chiedere la differenza a quest’ultimo.