In un documento diffuso ieri si propone una lettura sistematica della nuova disciplina

Di Maurizio MEOLI

Rinviare la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale al momento dell’approvazione del bilancio 2019 nelle srl che superano i nuovi parametri – e letteralmente tenute a provvedervi entro il prossimo 16 dicembre – sarebbe una “soluzione ragionevole e quanto mai opportuna sotto un profilo sistematico”.
A sostenerlo è il CNDCEC in un documento pubblicato ieri e condiviso da Confindustria, anche se servirebbe una “soluzione giuridica” (rectius normativa, ndr) della questione.

Si ricorda che le soglie di cui all’art. 2477 comma 1 lett. c) c.c. sono state così rideterminate: totale dell’attivo dello Stato patrimoniale 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro; numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo (collegiale o individuale) o del revisore legale correlato a tale ipotesi sorge al superamento, per due esercizi consecutivi, anche di uno solo dei parametri indicati (non necessariamente lo stesso) e cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

In forza del comma 3 dell’art. 379 del DLgs. 14/2019, peraltro, ai fini della prima applicazione della novità, le srl (e le cooperative) già costituite devono provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, entro il prossimo 16 dicembre, avendo riguardo agli esercizi 2017 e 2018 (qualora l’esercizio sociale non coincida con l’anno solare, occorrerà comunque prendere a riferimento i due esercizi antecedenti alla data del 16 dicembre 2019).

A pochi giorni dalla scadenza, il CNDCEC osserva come sarebbe da preferire una soluzione che, evitando convocazioni ad hoc, consenta alla società di rinviare la nomina dell’organo di controllo o del revisore al momento in cui verrà convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 (ovvero, generalmente, entro il 30 aprile), sfruttando, in subordine, l’opzione interpretativa dell’art. 2477 comma 5 c.c., che consente ai soci di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale nei trenta giorni successivi alla data di approvazione del bilancio (relativo all’esercizio 2019).

Attraverso tale soluzione, infatti, anche nelle srl interessate dalle nuove disposizioni sarà possibile riscontrare simmetria tra il momento in cui l’organo di controllo viene nominato ed il momento in cui l’organo di controllo cessa dalle proprie funzioni, privilegiando, sia per la nomina che per la scadenza, l’intervallo temporale in cui i soci sono solitamente convocati per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

Secondo il documento, il grosso dell’attività del Collegio sindacale si manifesta nella relazione al bilancio ex art. 2429 comma 2 c.c., tramite la quale non solo si riferisce (obbligatoriamente) ai soci circa i risultati dell’esercizio sociale, presentando osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’art. 2423 comma 4 c.c., ma si fornisce altresì il resoconto dell’attività di vigilanza esercitata nell’adempimento dei propri doveri: essa, quindi, rappresenta il documento con cui il collegio informerà i soci dell’attività anche eventualmente svolta in funzione dell’emersione tempestiva della crisi e dell’allerta secondo le nuove previsioni del Codice della crisi. Ma – afferma il CNDCEC – un organo di controllo nominato alla fine del 2019 non potrà rendere, in ordine all’esercizio 2019, un’esaustiva informativa destinata ai soci, non avendo svolto alcuna attività in adempimento dei propri doveri.

Si osserva, inoltre, come la nomina a fine 2019 potrebbe presentare profili problematici anche in relazione ai compensi da attribuire ai sindaci o al sindaco unico, alla luce del riconoscimento alla sola delibera di nomina della possibilità di un adeguamento degli stessi e, comunque, al ricorrere di modifiche delle attività previste dalla legge o dallo statuto, ovvero in caso di significativi mutamenti della struttura e del perimetro aziendale, anche in considerazione delle dimensioni, della complessità e delle altre caratteristiche della società.

Considerato, infatti, quanto evidenziato in ordine alla durata dell’incarico ed ai termini di approvazione del bilancio, si potrebbe verificare l’ipotesi in cui il collegio sindacale, una volta nominato, si veda retribuito un compenso calcolato sul triennio di riferimento che non ricomprende l’ulteriore attività che sarà tenuto comunque ad effettuare, in base all’art. 2400 c.c., ai fini dell’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, attività che l’art. 2429 c.c. pone tra i poteri/doveri dell’organo di controllo.

A fronte di tutto ciò, le soluzioni proposte, pur non essendo in linea con il dato letterale, secondo il CNDCEC, presenterebbero il pregio (esclusivamente sistematico) di favorire un’effettiva presa d’atto da parte dei soci dei mutati limiti dimensionali che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.