Se emessa entro 12 giorni dall’effettuazione, da valutare il rilascio di un documento al cliente

Di Andrea BONINO e Emanuele GRECO

A poco meno di un mese dall’estensione dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione tematica dei corrispettivi, per la generalità dei commercianti al minuto e degli altri soggetti ex art. 22 del DPR 633/72 (anche qualora abbiano realizzato, nel 2018, un volume d’affari inferiore o pari a 400.000 euro), permangono alcune incertezze sugli obblighi documentali da osservare.

Il primo elemento da rammentare è che i nuovi obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 del DLgs. 127/2015) non impongono ai soggetti passivi di dotarsi di un Registratore telematico, essendo possibile – particolarmente per coloro che effettuano un numero limitato di operazioni giornaliere – avvalersi della procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate, anche mediante dispositivo mobile, come evidenziato nella Guida dell’Agenzia stessa (si veda “Possibili soluzioni «miste» per lo scontrino elettronico” del 24 ottobre 2019).
Va tenuto, altresì, in considerazione che è possibile, per il soggetto passivo, documentare le operazioni con emissione della fattura.

L’art. 3 comma 2 del DPR 696/96 dispone che il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non sia obbligatorio nell’ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura. La sua portata può ragionevolmente essere estesa per affermare l’alternatività tra l’emissione della fattura e gli obblighi telematici ex art. 2 del DLgs. 127/2015 (risposta a interpello n. 149/2019).

I nuovi termini di emissione delle fatture (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione ex art. 21 comma 4 del DPR 633/72) di fatto comportano che, nonostante l’operazione si consideri effettuata ai fini IVA, a ciò non corrisponda sempre l’emissione immediata di un documento.

In passato la questione riguardava principalmente il caso di corrispettivo non riscosso, giacché per le prestazioni di servizi il momento di effettuazione ai fini IVA corrisponde al pagamento del corrispettivo medesimo.
Nella situazione attuale il tema dell’alternativa tra corrispettivi telematici e fatture può verificarsi, invece, anche qualora il corrispettivo sia pagato subito: si pensi al prestatore che si reca presso il domicilio del cliente (es. idraulico) e, realizzata materialmente la propria prestazione, ne incassi il corrispettivo, senza che vi sia necessità di documentare immediatamente il proprio servizio, potendo emettere la fattura in formato elettronico entro 12 giorni dall’avvenuto incasso.

Assumendo che il prestatore non sia dotato di Registratore telematico, la procedura alternativa, come detto, consisterebbe nel documentare l’avvenuto incasso del corrispettivo attraverso l’emissione del c.d. “documento commerciale” mediante la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, per non incorrere in una possibile duplicazione dei dati se sarà in seguito emessa la fattura.
Altrimenti, in assenza di trasmissione telematica dei corrispettivi, sarebbe consigliabile il rilascio al cliente di una quietanza ex art. 1199 c.c., priva di rilevanza fiscale, mediante la quale attestare di aver percepito il compenso per la prestazione eseguita.

Un’ulteriore possibilità da valutare potrebbe consistere nel rilascio di una copia analogica della fattura che verrà in seguito trasmessa al Sistema di Interscambio. Resta, però, da sottolineare che l’obbligo di consegna della copia analogica al cliente sorge solamente negli stessi termini in cui è dovuta l’emissione del documento in formato elettronico.

Come ulteriore soluzione, dovrebbe ancora essere possibile il rilascio di una ricevuta, integrata ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 696/96, la quale consentirebbe la successiva emissione di fattura (elettronica) differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di incasso del corrispettivo (art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72), come di recente indicato nella risposta a interpello n. 7/2019.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate si è espressa, nella risposta a interpello n. 486/2019, in riferimento alle ipotesi dei clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi alberghieri ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, specificando che:
– ogni singolo servizio va tracciato mediante l’emissione di un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”;
– è rilasciato al momento dell’incasso un documento commerciale con il riepilogo dell’ammontare dei servizi resi oppure, se richiesta, una fattura riepilogativa.

Tuttavia, se si considera che i servizi alberghieri sono già rendicontati con l’emissione di una fattura contestuale al pagamento (o nei 12 giorni successivi), l’emissione del documento commerciale al momento del c.d. “check out” sembrerebbe superflua.