Le nuove misure troverebbero applicazione per i veicoli concessi dal 1° luglio 2020

Di Pamela ALBERTI

Nell’ambito del “maximendamento” presentato dal Governo al Ddl. di bilancio 2020, è stata significativamente rivista la disposizione che prevedeva una stretta alla determinazione del fringe benefit in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Attualmente, ai sensi dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.
La prima versione della disposizione di modifica del citato art. 51 del TUIR contenuta del Ddl. di bilancio 2020 prevedeva una tassazione integrale del suddetto fringe benefit (si veda “Auto in uso promiscuo ai dipendenti con fringe benefit interamente tassato” del 3 ottobre), mentre con la seconda versione già si iniziava a definire una tassazione sulla base delle emissioni delle auto (si veda “La stretta sulle auto aziendali ora è «green»” del 2 novembre).

La nuova versione dell’art. 78 del Ddl. di bilancio 2020, come sostituito dal maxiemendamento, prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
Pertanto, per le auto con emissioni di CO2 inferiori a 60g/km sarebbe prevista una misura del 25%, con una riduzione, quindi, rispetto all’attuale misura.

La suddetta percentuale, tuttavia, salirebbe poi a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:
– per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km, la percentuale sarebbe pari al 30% (misura, quindi, analoga a quella prevista dall’art. 51 del TUIR attualmente in vigore);
– per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km, la percentuale sarebbe pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
– per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km, la percentuale sarebbe pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
Come precisato dalla relazione tecnica contenuta nello stesso maxiemendamento, la percentuale di concorrenza del reddito da fringe benefit viene quindi definita in base alla quantità di emissione di anidride carbonica.

La nuova versione dell’art. 78 del Ddl. di bilancio 2020 farebbe, inoltre, salvi dalle nuove percentuali i veicoli già concessi in uso promiscuo.
In particolare, per espressa disposizione, resterebbe ferma l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2019 – quindi con la percentuale “unica” del 30% – per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Si evidenzia altresì che, rispetto alla precedente versione della disposizione contenuta nel Ddl. di bilancio 2020, non sono più previste percentuali specifiche relativamente a veicoli concessi in uso promiscuo ad “agenti e rappresentanti di commercio”.