Ultimi controlli prima dell’invio delle dichiarazioni REDDITI 2019 nella prospettiva della reviviscenza dell’agevolazione

Di Gianluca ODETTO

Tra gli ultimi controlli da effettuare per l’invio delle dichiarazioni REDDITI 2019 vi sono quelli relativi alla compilazione del prospetto del quadro RS dedicato al calcolo analitico dell’ACE.
La questione ha un duplice risvolto, interessando non solo la determinazione dell’imposta per il 2018, ma anche la sorte delle eventuali eccedenze non utilizzate.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si applicano per la compilazione del prospetto le consuete regole, per cui occorre determinare prima la base di calcolo, quale somma algebrica degli incrementi e dei decrementi di patrimonio e delle riduzioni per le operazioni infragruppo, e poi l’ammontare del reddito detassato, moltiplicando la base ACE per il coefficiente di remunerazione dell’1,5%; per le società di persone e gli imprenditori individuali, la base di calcolo è determinata con queste modalità analitiche solo dal 1° gennaio 2016, mentre per il pregresso si assume, in via forfetaria, la differenza tra il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010, entrambi comprensivi degli utili di esercizio.

L’unico elemento di novità pare essere rappresentato dalla gestione degli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, i quali riducono la base ACE a norma dell’art. 1 comma 6-bis del DL 201/2011, per le imprese che hanno esercitato la facoltà, prevista dall’art. 20-quater del DL 119/2018, di non svalutare civilisticamente i titoli nel bilancio al 31 dicembre 2018.

Posto che, secondo la Relazione al DM 3 agosto 2017, per ragioni di semplificazione gli incrementi in questione andrebbero calcolati in base al mero dato contabile (detraendo, quindi, dal valore finale le svalutazioni), si determinerebbe, a rigore, una situazione diversa a seconda della scelta operata.
Così, se la società A e la società B hanno entrambe acquistato il titolo 1 a 400 e il titolo 2 a 250, e se al 31 dicembre 2018 il titolo 1 ha mantenuto il medesimo corso di acquisto mentre il titolo 2 si è deprezzato a 100:
– A, che non ha esercitato la facoltà di non svalutare i titoli, vede incrementi delle consistenze per 500 (400 + 100);
– B, che invece ha esercitato questa facoltà, vede incrementi delle consistenze per 650 (400 + 250), con un effetto potenziale di compressione della base ACE più significativo.

Per quanto riguarda il secondo aspetto (gestione delle eccedenze), che interessa le imprese con ampia base ACE ma reddito non capiente (o perdite fiscali), occorre considerare che l’agevolazione in questo momento è formalmente abrogata dal 2019, ma l’art. 30 del disegno di legge di bilancio 2020 (AS 1586) ne prevede la reviviscenza, sempre dal 2019 (e quindi, come confermato dalla stessa Relazione al disegno di legge, con un effetto di sostanziale continuità), pur con una ulteriore riduzione del coefficiente, previsto nell’1,3%.

La gestione delle eccedenze deve, quindi, essere programmata in modo potenzialmente diverso rispetto a quanto fatto mesi orsono proprio per tenere conto dell’ACE “reloaded” (sempre che, naturalmente, la reviviscenza dell’agevolazione risulti confermata in via definitiva).
In termini generali, le eccedenze ACE possono essere, alternativamente:
– trasformate in credito IRAP (utilizzabile, per le società di persone, direttamente a riduzione dell’IRAP della società stessa);
– riportate agli esercizi successivi.

La prima strada risulta tendenzialmente vantaggiosa per le imprese che presumono di realizzare dal 2019 in poi imponibili di basso ammontare, per cui conviene trasformare l’eccedenza ACE in un credito da utilizzare a riduzione del saldo e/o degli acconti IRAP; va in ogni caso tenuto conto che, per ciascun anno, è possibile utilizzare solo 1/5 di tale importo complessivo.

La strada del riporto delle eccedenze risulta, invece, più conveniente nel momento in cui l’impresa preveda di realizzare redditi imponibili più congrui dal 2019 in avanti (lo stesso art. 1 comma 1080 della L. 145/2018, nell’abrogare l’agevolazione, aveva comunque fatto salvo il diritto all’utilizzo delle eccedenze negli esercizi successivi).

La scelta di più imprese sembrava indirizzarsi, nei mesi scorsi, verso la trasformazione delle eccedenze in crediti IRAP; la possibilità di beneficiare dell’ACE nel 2019 e negli esercizi successivi dovrebbe invece permettere valutazioni più “serene” per le imprese che intendessero riportare al 2019 le eccedenze realizzate, pur tenendo conto che la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 21 del 3 giugno 2015, § 2) è ferma nel ritenere che la scelta tra le due alternative avrebbe carattere irrevocabile e, pertanto, non sarebbe più possibile “tornare indietro”.