Secondo le istruzioni, l’indicazione sarebbe indispensabile per la legittima fruizione degli stessi
Nell’ambito della novità del modello REDDITI 2019 sta continuando a generare incertezze la compilazione del prospetto degli aiuti di Stato di cui al quadro RS.
In particolare, ciò che rende preoccupante l’adempimento è l’affermazione contenuta nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione in base alla quale l’indicazione degli aiuti nel prospetto sarebbe “necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”.
Se ciò fosse vero, anche solo un errore o una dimenticanza del professionista potrebbe avere pesanti ripercussioni sul piano della responsabilità, stante l’obbligo di restituzione dell’aiuto da parte del cliente.
Vale la pena quindi di ripercorre brevemente la normativa vigente per verificare il grado di plausibilità di quanto affermato nelle istruzioni ai dichiarativi.
Punto di partenza è l’art. 52 della L. 234/2012, in base al quale per “garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni” al registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
In pratica, soprattutto al fine garantire il rispetto dei massimali de minimis, le amministrazioni sono tenute ad alimentare una banca dati che racchiude tutti gli aiuti di Stato, con la sola esclusione dei settori agricolo e forestale, dell’acquacoltura e della pesca.
Già dalla norma istitutiva è agevole rilevare come l’obbligo in questione interessi le pubbliche amministrazioni e solo indirettamente i beneficiari dell’aiuto.
Al punto che (art. 52 comma 7 della L. 234/2012):
– la trasmissione delle informazioni al registro e l’interrogazione del medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti agevolativi;
– il relativo inadempimento comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione dell’aiuto;
– l’inadempimento è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento.
Quindi, un’eventuale inosservanza dell’obbligo riguarderebbe, in primis, le pubbliche amministrazioni e solo indirettamente potrebbe avere effetti sui beneficiari dell’incentivo che sono chiamati alla sua restituzione, ma possono chiedere il risarcimento del danno.
Anche il decreto attuativo DM 31 maggio 2017 sembra confermare questa impostazione.
L’art. 10 comma 3 prevede infatti la possibilità per alcuni soggetti (tra cui l’Agenzia delle Entrate) di richiedere ai destinatari degli aiuti eventuali comunicazioni, ma non sembra prevedere al riguardo uno specifico regime sanzionatorio.
Anzi, vengono confermate la sanzione in caso di mancata registrazione (illegittimità della fruizione) e le responsabilità in caso di inadempimento (art. 17 commi 2 e 3 del decreto).
A livello generale, può quindi osservarsi come un adempimento che la legge attribuisce a chi concede gli aiuti sembri nel caso di specie ribaltato sui fruitori, talvolta soggetti di piccole dimensioni, con una scarsa conoscenza della materia.
In tal senso, appare criticabile la previsione di un codice residuale, il “999”, che obbliga tutti i contribuenti ad un’analisi della natura delle agevolazioni ricevute, ben sapendo (o dovendo sapere) l’Agenzia in astratto quali sono gli aiuti fiscali concessi e potendo quindi fornire un’elencazione esaustiva.
Inoltre, l’illegittimità dell’aiuto sembra scattare solo in presenza della mancata registrazione all’RNA. Se, per assurdo, il contribuente compilasse correttamente il quadro RS, ma l’Agenzia non provvedesse alla registrazione, l’aiuto sarebbe comunque illegittimo.
Le stesse istruzioni ricordano che le informazioni contenute nel prospetto sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate, previe le verifiche necessarie per il rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea.
A tutto ciò si deve aggiungere che, in alcuni casi, la natura dell’aiuto è controversa e ben può succedere che un fruitore ne ometta l’indicazione in dichiarazione proprio in virtù del fatto che non considera il beneficio ricevuto un aiuto di Stato.
In tale circostanza, l’ultima parola sulla legittimità dell’aiuto spetterebbe alla Commissione europea che è il soggetto chiamato a verificare la compatibilità degli aiuti con il mercato comune in base ai criteri enunciati dall’art. 107 del Trattato.
Per quanto sopra, non sembra che la mancata indicazione nel prospetto possa determinare da sola il recupero dell’agevolazione. A fronte dell’errata od omessa compilazione del prospetto, occorre verificare se si è in presenza di un aiuto di Stato e se, relativamente allo stesso, non vi sia stata la trasmissione delle informazioni al registro e l’interrogazione del medesimo.
Solo in questo caso può parlarsi di indebita fruizione dell’aiuto, con una responsabilità, in primo luogo, del concedente.
Insomma, un percorso alquanto tortuoso, rispetto al quale la “semplificazione” proposta dalle istruzioni non sembra del tutto condivisibile.