La presentazione del modello deve avvenire entro lunedì 2 dicembre 2019
Il 2 dicembre 2019 costituisce il termine ultimo per trasmettere i dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA del terzo trimestre 2019, anche nell’ipotesi in cui dalla liquidazione emerga un’eccedenza a credito.
Il termine ordinario del 30 novembre, essendo un sabato, è, infatti, differito al primo giorno lavorativo a norma dell’art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011.
La comunicazione non deve essere effettuata da parte di coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA oppure a effettuare le liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell’anno non vengano meno le predette condizioni di esonero (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).
In ragione della norma appena richiamata, sono, ad esempio, tenuti a effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni i soggetti che effettuano solo operazioni esenti ma che, nel periodo di riferimento, hanno posto in essere anche una sola operazione che comporta l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, come nel caso di un acquisto in reverse charge (si veda “Per le operazioni esenti comunicazione LP non sempre obbligatoria” del 12 settembre 2018).
Diversa è la situazione che riguarda i soggetti che adottano il regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (art. 27 comma 1 del DL 98/2011), i quali abbiano effettuato un acquisto in reverse charge.
Tali soggetti sono, infatti, esclusi dall’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche (art. 1 comma 59 della L. 190/2014 e art. 1 comma 109 della L. 244/2007, quest’ultimo attualmente abrogato).
L’effettuazione di un acquisto in reverse charge determina, quindi, l’insorgere di un debito d’imposta da assolvere mediante versamento con F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 1 comma 60 della L. 190/2014, per i forfetari e art. 1 comma 100 della L. 244/2007, quest’ultimo attualmente abrogato).
Un’operazione passiva di questo tipo, pertanto, oltre a non determinare l’obbligo delle liquidazioni periodiche, non fa insorgere l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA, rispetto alla quale sono comunque esonerati i soggetti forfetari nonché coloro che applicano il regime di vantaggio, sempreché le condizioni di accesso al regime permangano per tutto il periodo d’imposta.
Di conseguenza, ai sensi del richiamato art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010, non sussiste l’obbligo di procedere alla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, non essendo venuta meno la condizione di esonero né dalla presentazione della dichiarazione annuale né dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche (come detto, il versamento dell’IVA a debito non avviene a seguito della liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 1 del DPR 100/98).
In materia di comunicazione dei dati delle liquidazioni, si rammenta che l’art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010, risultante dalle modifiche apportate di recente dal DL 34/2019, prevede che i soggetti passivi possano effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre “con” la dichiarazione annuale IVA (senza effetti sui termini ordinari di versamento dell’IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche).
In tale ipotesi, la dichiarazione deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
A seguito della nuova disciplina, quindi, in relazione al quarto trimestre 2019, il termine per comunicare i dati delle liquidazioni periodiche, qualunque sia la modalità prescelta dal soggetto passivo (presentazione del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche o della dichiarazione annuale IVA), è posticipato dal 29 febbraio 2020 al 2 marzo 2020, per effetto del differimento al primo giorno lavorativo a norma del citato art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011.