Il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 crea maggiori aggravi rispetto alla disciplina pregressa
L’art. 4 del DL 124/2019 (in corso di conversione in legge) ha introdotto l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 che prevede, a carico del committente di un’opera o di un servizio, l’obbligo di versare le ritenute operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio, per limitare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute.
In passato, analogo obiettivo era stato perseguito con i commi 28 e seguenti dell’art. 35 del DL 223/2006, che sono stati oggetto di numerose modifiche e poi abrogati, poiché ponevano eccessivi oneri a carico dei contribuenti.
Può quindi essere utile confrontare la nuova norma con le disposizioni precedenti, limitando l’analisi alle modifiche che hanno riguardato la responsabilità del committente, per verificare se possano ritenersi superati i limiti che avevano caratterizzato le precedenti discipline.
I commi 28 e seguenti dell’art. 35 del DL 223/2006, che in origine avevano previsto la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, sono stati modificati con l’art. 2 comma 5-bis del DL 16/2012 conv. L. 44/2012 (in vigore dal 29 aprile 2012 all’11 agosto 2012) prevedendo che il committente imprenditore o datore di lavoro fosse solidalmente responsabile con l’appaltatore e con ciascuno dei suoi subappaltatori per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativa alle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, se non dimostrava di “avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento”. L’evidente indeterminatezza dell’esimente richiamata rendeva difficile comprendere quali attività fossero idonee ad escludere la responsabilità solidale.
Per superare i limiti richiamati, la norma è stata modificata con l’art. 13-ter del DL n. 83/2012, conv. L. 134/2012, prevedendo per il committente non più la responsabilità solidale in ambito fiscale, con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 200.000 euro, da irrogare nel caso in cui fosse emerso che aveva pagato il corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali successivamente risultati non regolari.
L’attuale art. 17-bis del DLgs. 241/97 sembrerebbe apparentemente superare i limiti dell’art. 35 comma 28, come modificato dall’art. 2 comma 5-bis del DL 16/2012 conv. L. 44/2012, consistenti nella indeterminatezza dell’esimente, in quanto indica in modo chiaro gli adempimenti richiesti al committente per escluderne la responsabilità. Infatti, oggi la norma richiede al committente, in caso di inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, di sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti alla medesima e di comunicare l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate competente.
Ciononostante, anche nell’attuale disposizione vi sono profili di incertezza. Si pensi al contenuto delle informazioni previste dall’art. 17-bis comma 5 del DLgs. 241/97 secondo cui l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice deve comunicare al committente “un elenco nominativo di tutti i lavoratori (..) con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”. In relazione a tali dati è ancora incerto il tipo di controllo che dovrà essere effettuato dal committente.
Nella versione successiva, prima che venissero abrogati, i commi 28 e successivi dell’art. 35 del DL 223/2006 prevedevano una specifica sanzione amministrativa pecuniaria in capo al committente nel caso in cui fosse responsabile per aver provveduto al pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità di tali pagamenti fiscali, che erano poi risultati irregolari.
Rispetto a tale norma, l’obbligo introdotto con il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede un meccanismo molto più complesso e oneroso per il committente, visto che si è passati dal chiedere al committente la verifica dei pagamenti delle ritenute eseguiti dall’appaltatore, con eventuale obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di riscontro negativo, a trasferire in capo al committente l’obbligo di versare le ritenute, prevedendo, affinché egli sia messo in condizione di adempiere, un complesso meccanismo che richiede l’esecuzione di numerosi adempimenti a carico di entrambe le parti coinvolte, le quali dovranno porre in essere una serie di attività, sostenendo anche i costi dell’organizzazione necessaria a tal fine. È evidente che la nuova norma incida sui committenti in modo molto più invasivo che in passato.