Possibile sommare con diverse opzioni i periodi contributivi ai fini del diritto alla pensione
Per i professionisti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC), la pensione di vecchiaia può essere ottenuta con 68 anni di età e 33 di contribuzione, oppure con 70 anni di età e 25 di contribuzione. È inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia anticipata con 61 anni di età e 38 anni di contribuzione, oppure, a prescindere dal requisito di età, con 40 anni di contribuzione. Si può inoltre ottenere la pensione unica contributiva con un minimo di 62 anni e 5 di contribuzione. Questo trattamento è tuttavia calcolato col sistema integralmente contributivo, solitamente sfavorevole rispetto al sistema misto retributivo/reddituale, applicato alla generalità delle pensioni CNPADC, in quanto basato sulla sola contribuzione accreditata e sull’età pensionabile.
I dottori commercialisti iscritti alla CNPADC che hanno alle spalle dei periodi contribuiti presso la Gestione separata dell’INPS possono utilizzarli senza oneri, ai fini del diritto a pensione, mediante l’istituto della totalizzazione (DLgs. 42/2006). Attraverso la totalizzazione è possibile ottenere la pensione di vecchiaia, con un minimo di 66 anni di età e 20 anni di contribuzione complessiva (è necessaria l’attesa di un periodo di finestra, a partire dalla maturazione dei requisiti, pari a 18 mesi), oppure la pensione di anzianità, con 41 anni di contributi complessivi (più l’attesa di un periodo di finestra pari a 21 mesi). Qualora non si raggiunga autonomo diritto a pensione presso la cassa professionale, la prestazione è ricalcolata col sistema integralmente contributivo.
È inoltre possibile utilizzare i periodi contribuiti presso la Gestione separata ai fini della pensione sommandoli gratuitamente attraverso l’istituto del cumulo (art. 1 comma 239 e ss. della L. 228/2012). Il cumulo comporta ugualmente il ricalcolo contributivo della prestazione, a meno che il professionista non sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi presso CNPADC utili alla maturazione del diritto a pensione autonoma presso la Cassa medesima. Attraverso il cumulo può essere raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata ordinaria ex art. 24 comma 10 del DL 201/2011, con 42 anni e 10 mesi di contribuzione complessiva per gli uomini, un anno in meno per le donne, più 3 mesi di “finestra”.
I contributi accreditati presso la Gestione separata possono essere utilizzati per ottenere le pensioni di vecchiaia anticipata e unica contributiva soltanto mediante l’istituto della ricongiunzione (L. 45/1990), ossia confluendo presso la CNPADC, con eventuale onere a carico del professionista.
Allo stato attuale, l’INPS non ammette che i contributi accreditati presso la Gestione separata possano essere oggetto di ricongiunzione, cioè possano essere accreditati presso altre casse per dar luogo a un’unica pensione.
Di recente, tuttavia, la ricongiunzione dei contributi della Gestione separata presso la CNPADC è stata oggetto di un’importante pronuncia della Cassazione, la n. 26039/2019, con cui è stata confermata la possibilità di avvalersi di questa tipologia di ricongiunzione da parte di un dottore commercialista, in quanto l’art. 1 comma 2 della L. 45/90 riconosce espressamente la facoltà di far confluire i contributi accreditati presso l’INPS verso la gestione in cui l’interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista.
In merito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 61/99, aveva già stabilito l’illegittimità dei limiti alla facoltà di ricongiunzione dei contributi, quale alternativa a cumulo e totalizzazione. La Consulta aveva infatti dichiarato costituzionalmente illegittima la L. 45/90, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di avvalersi della ricongiunzione anche nel caso in cui sia possibile utilizzare altri istituti per sommare i contributi di casse diverse, come, appunto, cumulo e totalizzazione.
La facoltà di ricongiungere i contributi, peraltro, non può essere limitata dal fatto che la pensione dell’interessato debba essere calcolata utilizzando il solo sistema contributivo, o da ulteriori disomogeneità inerenti al sistema di calcolo. Secondo la Suprema corte, non è fondata nemmeno l’asserzione dell’INPS in merito all’ammissibilità della sola ricongiunzione in entrata, ossia della contribuzione trasferita dalle casse professionali verso le gestioni amministrate dall’Istituto.