Non è agevole nel caso degli addetti che non sono stati occupati in un’unica “opera” o “servizio”

Di Caterina MONTELEONE e Massimo NEGRO

L’art. 4 comma 1 del DL 124/2019 ha introdotto l’art. 17-bis nel DLgs. 241/97, il quale attraverso una complessa disciplina mira a limitare il fenomeno dell’omesso versamento di ritenute fiscali, relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, da parte di imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che eseguono opere o servizi.

A tal fine è stato previsto un meccanismo che attribuisce al committente la responsabilità del versamento delle ritenute fiscali, sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti.

Il nuovo obbligo di versamento delle ritenute sarà applicabile, dal 1° gennaio 2020, ai soggetti committenti (sostituti d’imposta residenti nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che “affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa”. La norma individua l’ambito applicativo del nuovo obbligo con una locuzione ampia, idonea ad estendere la nuova disciplina ben oltre i contratti di appalto. Infatti, come chiarito dalla Relazione illustrativa al DL 124/2019, “l’ambito applicativo non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice”.

Inoltre, sotto il profilo soggettivo la norma non si applica solo ai committenti “imprenditori”, ma anche agli enti pubblici e egli enti non commerciali privati. Ne consegue che il nuovo meccanismo coinvolgerà, ad esempio, il condominio che affidi l’esecuzione di una prestazione di servizi ad un’impresa. Analogamente rientra nell’ambito applicativo richiamato anche lo studio professionale che affidi l’esecuzione dei servizi di pulizia ad un’impresa. Sono, invece, esclusi dalla disciplina in esame i committenti “privati”, cioè i soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, quali, ad esempio, le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali.

L’estensione applicativa della nuova norma rappresenta un primo limite al meccanismo di collaborazione introdotto, destinato ad avere un notevole impatto sulla gestione amministrativa delle parti coinvolte. Impatto che, se ricade su soggetti strutturati crea una difficoltà potenzialmente superabile a seguito di un ingente sforzo organizzativo; viceversa, per i soggetti meno strutturati, il rischio è di non riuscire a gestire gli adempimenti richiesti, rischiando quindi di incorrere in sanzioni amministrative e penali.

Oltre alla richiamata difficoltà, la nuova norma ha dei limiti oggettivi.
Secondo quanto previsto dal nuovo art. 17-bis comma 5 del DLgs. 241/97, l’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice deve inviare al committente una comunicazione a mezzo PEC che contenga i dati identificativi di tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio nel mese precedente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno, l’ammontare della retribuzione corrisposta in relazione all’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente e il dettaglio delle “ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.

La rilevazione delle ritenute richiesta dalla norma è agevole nel caso in cui il singolo addetto sia stato impiegato in una sola “opera” o “servizio” nel corso di tutto il mese. Viceversa, nel caso contrario in cui un lavoratore sia stato impiegato in più “opere” o “servizi” nel corso del mese, la norma introduce un obbligo di informazione che oggi potrebbe, innanzitutto, non essere oggetto di rilevazione. Le ritenute vengono infatti determinate per ciascun addetto su base mensile in relazione alla retribuzione complessiva corrisposta (senza, quindi, preoccuparsi di distinguere per ciascun addetto le ritenute determinate in relazione a ciascuna “opera” o “servizio”).

Poiché, ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, le ritenute vengono determinate in relazione alla retribuzione complessiva corrisposta nel mese, è evidentemente di difficile gestione la distinzione, come richiesto dalla nuova norma, per ciascun addetto occupato in più “opere” o “servizi”, dell’importo delle ritenute da imputare alla singola “opera” o “servizio”, in considerazione del fatto che l’Irpef è calcolata a scaglioni progressivi. Conseguentemente solo successivamente le ritenute possono essere imputate alle singole “opere” o “servizi”, secondo criteri attualmente non definiti e che saranno comunque complessi.