Presentazione modelli 770/2019 entro il 31 ottobre

La scadenza è stata stabilita a regime dalla legge di bilancio 2018 e non è stata modificata dal decreto «Crescita»

Di Massimo NEGRO

Entro il 31 ottobre 2019 dovranno essere presentati i modelli 770/2019, relativi al 2018. L’art. 1 comma 933 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha infatti modificato l’art. 4 del DPR 322/98, stabilendo la proroga al 31 ottobre di ciascun anno del termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta relative all’anno solare precedente. La scadenza del 31 ottobre è stabilita a regime e non è stata coinvolta dal differimento al 30 novembre contenuto nell’art. 4-bis comma 2 del DL 30 aprile 2019 n. 34, conv. L. 28 giugno 2019 n. 58 (c.d. decreto “Crescita”), che riguarda solo i modelli REDDITI e IRAP.

Il prossimo 31 ottobre scade quindi anche il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2019, non rilevanti per la precompilazione delle dichiarazioni relative al 2018, ad esempio quelle riguardanti:
– i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai “contribuenti forfetari” (ex L. 190/2014);
– le provvigioni;
– i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
– i redditi esenti.

Il modello 770/2019 è composto:
– dal frontespizio;
– dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ e SS;
– dai quadri relativi ai versamenti, alle compensazioni, ai pignoramenti presso terzi e alle ritenute sui bonifici di pagamento per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico (ST, SV, SX e SY);
– dal quadro DI, in relazione alla nuova disciplina della dichiarazione integrativa.

L’invio telematico del modello 770/2019 può avvenire in più parti, secondo specifiche regole di suddivisione della dichiarazione. Le istruzioni distinguono infatti le seguenti cinque parti, comprensive dei relativi quadri ST, SV e SX:
– “Dipendente”, qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– “Autonomo”, qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
– “Capitali”, qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute sui suddetti bonifici;
– “Locazioni brevi”, qualora siano state operate ritenute sulle locazioni brevi (ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017);
– “Altre ritenute”, qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e nell’ambito di procedure espropriative.

Tuttavia, viene precisato che:
– l’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute sopra indicate;
– in presenza della parte “Autonomo”, la parte “Locazioni brevi” va unita a quella “Autonomo”.

Qualora non siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, è possibile suddividere in due flussi la parte “Locazioni brevi” rispetto alla parte “Dipendente”.
La parte “Altre ritenute” va invece unita ad uno dei flussi contenente la parte “Dipendente”, “Autonomo” o “Capitali”.
Ciascun flusso deve essere inviato unitamente al frontespizio del modello, indicando nel riquadro “Redazione della dichiarazione”:
– il codice “2” nella casella “Tipologia invio”;
– nella sezione “Quadri compilati e ritenute operate”, la o le parti di cui si compone il flusso, barrando le caselle interessate (“Dipendente”, “Autonomo”, “Capitali”, “Locazioni brevi”, “Altre ritenute”).

Nel riquadro “Redazione della dichiarazione” di ciascun frontespizio occorre inoltre compilare anche l’apposita sezione denominata “Gestione separata”, in cui deve essere:
– indicato il codice fiscale del soggetto che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali;
– barrata la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto, nell’ambito delle cinque tipologie sopra indicate.

Rispetto allo scorso anno, nel modello 770/2019 sono state inserite apposite caselle per evidenziare la possibilità per il sostituto d’imposta di suddividere la dichiarazione ma di procedere direttamente all’invio di tutte le parti o di alcune di esse, oppure di avvalersi in tutto o in parte di intermediari.

Nel riquadro “Redazione della dichiarazione” del frontespizio, sono state infatti inserite:
– la nuova casella “Incaricato in gestione separata”, che va barrata dall’intermediario, qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della dichiarazione;
– le nuove caselle “Sostituto”, da barrare per indicare la parte che viene trasmessa dal sostituto stesso.

2019-10-22T08:32:04+00:00Ottobre 22nd, 2019|News|
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