Interessi passivi deducibili dal gruppo anche senza compilare il prospetto del ROL

Il modello CNM deve però essere compilato correttamente

Di Alfio CISSELLO e Salvatore SANNA

Con l’ordinanza n. 26382, depositata ieri, la Corte di Cassazione sembra avere riconosciuto la deducibilità degli interessi passivi all’interno del gruppo nonostante una società consolidata non abbia indicato i medesimi nel prospetto del quadro RF delle società di capitali destinato al c.d. “monitoraggio del ROL” degli interessi passivi indeducibili trasferiti al consolidato fiscale.

Nel caso di specie, nonostante l’assenza dell’indicazione di tali interessi “trasferiti” nel quadro RF e nel quadro GN della società aderente alla tassazione di gruppo, gli stessi sono stati dichiarati all’interno del quadro CNM e dedotti a livello di fiscal unit attraverso la compensazione con il ROL conferito dalle altre società.
Per correggere l’errore, costituito dalla mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi della società consolidata del trasferimento di tali interessi al gruppo, è stata formulata istanza di autotutela e, successivamente, sono state presentate le dichiarazioni integrative relative ai modelli che non comprendevano il trasferimento degli interessi passivi indeducibili.

Secondo quanto previsto dagli artt. 121 e 122 del TUIR, le società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale devono presentare autonome dichiarazioni nelle quali viene determinato proprio il reddito complessivo netto. In aggiunta, la società consolidante deve presentare il modello “consolidato nazionale e mondiale” (c.d. “modello CNM”), nel quale viene determinato il reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società consolidate, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento come quella relativa alla deducibilità degli interessi passivi.

Ai sensi dell’art. 96 del TUIR, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta:
– un risultato operativo lordo (ROL) capiente non integralmente sfruttato per la deduzione;
– un’eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari rilevanti ai fini della compensazione con gli interessi passivi.

In sostanza, l’eccedenza di interessi passivi netti indeducibile dal reddito complessivo individuale della società consolidata diventa deducibile, per effetto del trasferimento al consolidato, in sede di determinazione del reddito complessivo globale nel limite dell’ammontare delle eccedenze di ROL e di interessi attivi maturate da una o più società aderenti alla tassazione di gruppo che hanno a loro volta scelto di trasferirle al consolidato.

La Cassazione osserva che la questione deve essere risolta alla luce dei principi che regolano la manifestazione di volontà negoziale sottesa al trasferimento degli interessi al gruppo, nonché sulla possibilità di emendare la dichiarazione.
Quando si tratta di opzioni, secondo il costante orientamento della Cassazione, l’errore non può essere emendato senza problemi, ma occorre sia data dimostrazione del fatto che esso sia essenziale e, in special modo, riconoscibile dalla controparte pubblica.

Nel cassare la sentenza con rinvio, i giudici affermano, ai punti 15 e 16, che la scelta di trasferire gli interessi passivi al consolidato è espressione di una volontà negoziale, non essendo, infatti, tale scelta obbligatoria.

La mancata indicazione, nel modello UNICO SC (della consolidata) degli interessi da trasferire al CNM e la corrispondente indicazione, nel modello CNM stesso ad opera della consolidante, dei menzionati interessi, “può senz’altro costituire un errore, la cui rilevanza – e conseguente emendabilità nella dichiarazione integrativa – richiede, da parte del giudice di merito, l’accertamento dei presupposti cui all’art. 1428 c.c.“.

Il giudice del rinvio, nel valutare la riconoscibilità dell’errore, dovrà effettuare “una valutazione non parcellizzata delle due dichiarazioni, ciò che risponde alle finalità proprie della fiscalità di gruppo”.
Inoltre, andrà attribuito peso alla condotta del contribuente successiva alla dichiarazione contenente l’errore, nella fase precontenziosa. Dagli atti emerge che, nel contraddittorio successivo all’avviso bonario, la contribuente “si è attivata per correggere l’errore, frapponendolo alla pretesa tributaria ed emendandolo con la dichiarazione integrativa”.

Quest’ultimo inciso è molto importante: spesso la necessità di emendare la dichiarazione nel corso del contenzioso (si pensi ad errori nella compilazione del quadro sull’ACE, sulla barratura della casella della compensazione in luogo del rimborso, e così via) riguarda manifestazioni di volontà negoziale.

Se la riconoscibilità dell’errore può emergere dalla condotta successiva del contribuente, hanno allora un peso considerevole le richieste di autotutela e le dichiarazioni integrative, con cui si fa presente, e quindi si rende riconoscibile, l’errore.

2019-10-18T10:38:47+00:00Ottobre 18th, 2019|News|
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