Dalle bozze di decreto fiscale emerge un largo uso di strumenti elettronici per le attività di controllo
Sebbene la strada per l’approvazione del c.d. “decreto fiscale” appaia ancora tortuosa, da una prima lettura delle bozze parrebbe chiara la volontà, da parte del Governo, di operare una stretta sui fenomeni di evasione e frode fiscale anche facendo leva sull’utilizzo di strumenti elettronici atti a monitorare le operazioni poste in essere dai soggetti passivi.
Tra le misure contenute nei testi provvisori che si stanno succedendo in queste ore, sembrerebbero essere previsti, infatti:
– un più ampio utilizzo dei file delle fatture elettroniche da parte dell’Amministrazione finanziaria, con memorizzazione anche dei dati di cui all’art. 21 comma 2 lettera g) del DPR 633/72 (natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione);
– la conferma della predisposizione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dei registri IVA di cui agli artt. 23 (fatture emesse) e 25 (acquisti) del DPR 633/72, nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA, seppur con una proroga della proposizione di tali strumenti rispetto a quanto previsto dall’art. 4 del DLgs. 127/2015 attualmente in vigore;
– una comunicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, in ordine al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con richiesta del tributo, delle sanzioni e dei relativi interessi;
– l’obbligo, da parte degli esercenti arti o professioni e delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, della tenuta di uno o più conti correnti o postali, nei quali far affluire le somme riscosse nell’esercizio della propria attività e i prelevamenti effettuati per il pagamento delle spese.
Pur sottolineando che si tratta di disposizioni ancora in bozza, si potrebbe tuttavia trarre qualche prima indicazione in ordine alle conseguenze della loro possibile introduzione.
Parrebbe, ad esempio, rafforzata la funzione di controllo insita nello strumento della fattura elettronica. Va ricordato, infatti, che l’obbligo pressoché generalizzato di utilizzo del documento in formato elettronico ha richiesto la specifica autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea, ed è stato concesso in virtù del fatto che la nostra Amministrazione tributaria avrebbe potuto “acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori” (Preambolo della Decisione Ue 16 aprile 2018 n. 593).
Si tratta di una misura limitata nel tempo – la deroga agli artt. 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE che consente l’adozione della e-fattura avrà termine il 31 dicembre 2021 –, atteso che il Consiglio Ue dovrà valutarne l’efficacia in relazione agli obiettivi di lotta alla frode e all’evasione dell’IVA. Verrebbe ad essere massimizzato, dunque, l’utilizzo di questo strumento, vuoi per reperire gettito, al fine di ottenere le coperture necessarie, tra l’altro, a scongiurare gli aumenti delle aliquote IVA, vuoi per dimostrare all’Unione europea, “risultati alla mano”, l’efficacia della disposizione.
Va peraltro sottolineata la delicatezza della possibile reintroduzione della memorizzazione di tutti i dati contenuti nelle fatture elettroniche e dell’utilizzo degli stessi per le missioni istituzionali della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Entrate e delle altre forze di pubblica sicurezza. Il Garante della Privacy aveva già sottolineato, infatti, i rischi di una sproporzione fra le finalità di interesse pubblico sottese alla disposizione e la necessità di tutela dei dati personali.
Di certo l’uso della e-fattura rende più agevole la predisposizione dei registri IVA, nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA. L’avvio graduale dell’obbligo di fatturazione elettronica e della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sembrerebbe tuttavia aver reso necessaria una proroga del momento in cui la documentazione precompilata dall’Agenzia verrà proposta agli operatori. Secondo quanto si evince dalle bozze del decreto fiscale attualmente a disposizione, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2020 sarebbero utilizzati, in via sperimentale, i dati acquisiti (anche attraverso il c.d. “esterometro”) per la redazione, in bozza, dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. La prima dichiarazione annuale IVA, anch’essa in bozza, verrebbe proposta, invece, con riferimento alle operazioni IVA 2021.
Dovrebbero continuare ad essere emesse in formato cartaceo, anche per il prossimo anno, le fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche. Manca, infatti, allo stato attuale una specifica modalità di fatturazione elettronica che consenta di garantire efficacemente la tutela dei dati personali e sensibili correlate a tale tipologia di prestazioni.