Sulle consolidate devono permanere il requisito del controllo e quello della partecipazione superiore al 50% al capitale e agli utili

Di Salvatore SANNA

Con la risposta ad interpello n. 406, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla continuazione del regime della tassazione di gruppo ex artt. 117 e ss. del TUIR in caso di fusione per incorporazione di una società consolidante in una società non inclusa nel consolidato.

In particolare, si afferma che la fusione per incorporazione di una società consolidante in una società esterna alla fiscal unit non interrompe la tassazione di gruppo se sulle società consolidate permangono il requisito del controllo ex art. 117, comma 1, del TUIR e della partecipazione superiore al 50% al capitale e agli utili secondo il successivo art. 120.

In merito, il comma 2 dell’art. 120 del TUIR dispone, inoltre, che il requisito del controllo “deve sussistere sin dall’inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si avvalgono dell’esercizio dell’opzione”.
A seguito della fusione del caso di specie, la società incorporante esterna al consolidato subentra, ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata/consolidante e soddisfa, verso le società “neo-controllate” i requisiti richiesti dagli artt. 117 e 120 del TUIR.

Pertanto, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la società incorporante può proseguire, in qualità di consolidante, il regime della tassazione di gruppo, includendovi, senza soluzione di continuità, le società controllate appartenenti al consolidato fiscale:
– già nel periodo d’imposta nel corso del quale ha avuto effetto la fusione (2018);
– e relativamente alla residua frazione del triennio in cui ha efficacia l’opzione a suo tempo esercitata dalle stesse società consolidate con la società controllante/incorporata.

Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della risposta in commento, viene precisato che la società risultante deve, peraltro, comunicare la conferma della tassazione di gruppo da parte delle società coinvolte nell’operazione di fusione, mediante la presentazione, in via telematica, del modello “Comunicazioni per i regimi tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap” (cfr. provv. Agenzia Entrate n. 161213/2015). All’interno del modello devono essere indicati, nella sezione II “Consolidato”, i dati relativi alle società consolidate utilizzando il codice 3 “conferma dell’opzione per il consolidato – a seguito di interpello” nella casella “Tipologia comunicazione”.

Coerentemente con quanto indicato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 2 febbraio 2018 n. 13, non si producono gli effetti previsti dall’art. 13, commi 5 e 6 del DM 1 marzo 2018.
In altri termini, non si verifica la riattribuzione – alla consolidante e/o alle società che le hanno prodotte – delle perdite fiscali precedentemente attribuite alla fiscal unit e dalla stessa non ancora utilizzate.

Questa imposizione è stata adottata, in quanto la società incorporante, pur non essendo formalmente una società di nuova costituzione, deve essere considerata come tale, dal momento che non possiede una propria operatività ed è stata costituita al solo fine di individuare una società target e agevolarne la quotazione in borsa attraverso la sua acquisizione e incorporazione.

In sostanza, lo specifico ruolo dell’incorporante (strumentale per agevolare la quotazione dell’incorporata/consolidante), unito alla particolarità dell’operazione in esame (della quale la fusione appare la logica conclusione), consente di affermare che il consolidato non abbia cambiato la consolidante, diversamente da quanto invece avviene in occasione di fusioni di consolidanti con società esterne al consolidato, pre-esistenti e dotate di una loro autonoma attività.

Con riferimento, poi, al risultato fiscale prodotto dalla società incorporante tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di efficacia giuridica della fusione, l’Agenzia delle Entrate osserva che nel lasso temporale considerato non si forma un risultato “di periodo” (né, di conseguenza, una perdita fiscale) tale da poter essere considerato “pregresso” all’ingresso nel regime del consolidato.

Per quanto concerne, infine, la perdita fiscale generata dalla società incorporata nel medesimo periodo “interinale”, si ritiene che la medesima debba, comunque, confluire nel reddito complessivo globale del consolidato per il periodo d’imposta nel corso del quale ha avuto effetto la fusione (2018). Per effetto della fusione non retrodatata, detta società chiude anticipatamente il proprio periodo d’imposta alla data di efficacia giuridica della fusione; ciò nondimeno, considerato che si verifica la continuazione del consolidato della medesima in capo alla società incorporante, anche tale risultato “di periodo” risulta assorbito dall’effetto derivante dalla continuazione della tassazione di gruppo.