In assenza di una espressa previsione, non può essere limitata la strategia difensiva

Di Alice BOANO

Nessuna norma del contenzioso tributario impone un obbligo di allegazione, nel ricorso introduttivo, degli stessi documenti “indicati” nella precedente fase di reclamo/mediazione. Pertanto, è da considerarsi ammissibile il ricorso giurisdizionale che contenga ulteriori documenti rispetto a quelli presentati a corredo dell’istanza di cui all’art. 17-bis del DLgs. 546/92, nella versione vigente ratione temporis.
A stabilirlo, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23523, depositata il 20 settembre scorso.

La controversia verteva sull’impugnazione di un diniego di rimborso IVA. Il ricorso era stato ritenuto inammissibile in quanto non identico all’istanza di mediazione, presentando un numero maggiore di documenti allegati.
La Suprema Corte, con esito opposto rispetto ai precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto privo di vizi il ricorso, poiché rispettoso, in particolare, della disciplina dettata dagli artt. 17-bis e 22 del Dlgs 546/92 e dall’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.

L’art. 17-bis del DLgs. 546/92, nella versione ante riforma introdotta dal DLgs. n. 156/2015, individua nel reclamo una condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale (al comma 1) e prevede che il reclamo produce gli effetti del ricorso decorso il termine di novanta giorni dalla sua presentazione (comma 4).

La disposizione rinvia, per quanto attiene alle modalità di costituzione in giudizio del ricorrente, all’art. 22 DLgs. 546/92. Il ricorrente deve, infatti, depositare, entro i trenta giorni (decorrenti dallo spirare dei novanta), nella segreteria della Commissione tributaria adita “il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia”.

Visto che nessuna disposizione impone che i documenti depositati in segreteria siano i medesimi rispetto a quelli allegati all’istanza di mediazione presentata all’Amministrazione finanziaria, non vi sono ragioni per ritenere il ricorso inammissibile.
Se al ricorso/reclamo notificato alla controparte sono allegati, ad esempio, tre documenti (mentre ne sono elencati 4 in calce al ricorso/reclamo), e in sede di deposito del ricorso ne sono allegati quattro (conformemente all’elenco contenuto in calce al ricorso stesso), ciò non può rappresentare una difformità tra ricorso notificato alla controparte e ricorso depositato in segreteria.
La differenza tra la copia e l’originale, infatti, riguarda solo il corpo del ricorso, e non gli allegati.

La soluzione dei giudici di legittimità, inoltre, appare direttamente attuativa dell’art. 24 della Costituzione, sul diritto di difesa del contribuente: rientra comunque nella strategia del difensore la scelta di quali e quanti documenti produrre in sede di mediazione.

Certo, per coerenza è bene allegare al ricorso notificato alla controparte e depositare in giudizio gli stessi documenti; poi, i documenti che il difensore, per qualsiasi ragione, non intende produrre subito, potranno essere depositati (solo) in Commissione nei termini di legge.

Nella versione attuale dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92, la questione non sembra proprio porsi: non esiste più la c.d. “istanza di reclamo-mediazione”. Quello che prima prendeva il nome di “ricorso/reclamo”, oggi è a tutti gli effetti un ricorso, che, se del caso e se il difensore ritiene, può contenere l’istanza di mediazione.

È vero che il menzionato art. 17-bis sancisce che al ricorso vanno allegati i documenti elencati, ma spetta sempre al difensore scegliere che documenti allegare al ricorso, e che documenti depositare successivamente al suo deposito ma entro i venti giorni liberi prima dell’udienza (da richiamare eventualmente in memoria) senza che la controparte possa eccepire nulla.

Salvo, ovviamente, i documenti necessari per la costituzione in giudizio (ricevuta di consegna/spedizione della PEC, copia dell’atto impugnato).
Così si è espressa anche la giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Torino 31 gennaio 2014 n. 259/6/14).