Negli ISA specifici indicatori di anomalia verificano la correttezza del codice attività prevalente e, quindi, del modello applicato

Di Paola RIVETTI

Una casistica particolare nell’applicazione degli ISA riguarda i soggetti che svolgono più attività, per i quali potrebbe essere operativa, al ricorrere di alcune condizioni, una causa di esclusione dagli indici.

Gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. Ad esempio, se un soggetto svolge attività contraddistinte dai codici ATECO 22.19.09 – Fabbricazione di prodotti in gomma (50.000 euro), 68.20.01 – Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (20.000 euro) e 68.20.02 – Affitto di aziende (60.000 euro), sarà interessato l’ISA AG40U, approvato per le ultime due attività indicate.

Se sono svolte sia di attività in forma d’impresa che di lavoro autonomo, occorre individuare, per ciascuna categoria reddituale, l’attività prevalente. Se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA, è compilato quel solo indice per entrambe le attività (in un caso, compilando il quadro F e, nell’altro, il quadro G dei dati contabili). Invece, se le attività prevalenti hanno codici attività inclusi in ISA differenti, dovranno essere applicati i diversi indici eventualmente approvati per ciascuna di esse.
In questa ipotesi, il regime premiale è fruibile se gli ISA per entrambe le categorie reddituali sono applicati e se è stato raggiunto il punteggio necessario. Invece, se per una delle categorie reddituali è stata dichiarata una causa di esclusione, il regime premiale non trova mai applicazione (circ. n. 17/2019, § 4).

In caso di più attività, nel frontespizio è indicato il codice ATECO inerente l’attività da cui deriva il maggior ammontare di ricavi/compensi tra quelle per le quali è stato approvato l’ISA da applicare e il modello andrebbe compilato con riferimento all’insieme delle attività svolte (tuttavia, ove le attività siano soggette a ISA diversi, i quadri extracontabili, come il C, sarebbero riferibili alle sole attività incluse nell’ISA applicato).
Quest’anno errori nella determinazione del codice attività prevalente e, conseguentemente, dell’ISA applicato possono essere rilevati da specifici indicatori di anomalia per le attività non inerenti. Nell’ISA AK03U – Attività tecniche svolte da geometri, ad esempio, sono previsti gli indicatori “Tipologia di attività: Amministrazione di beni = 100% dei compensi” e “Tipologia di attività: Compilazione di dichiarazioni dei redditi > 50% dei compensi” che, ove vengano valorizzati, assumono sempre valore 1.

L’omessa o l’errata comunicazione del codice ATECO per l’attività prevalente può essere sanata, senza sanzioni, indicando i codici corretti nel modello REDDITI e presentando il modello di variazione dati entro il termine di presentazione del predetto modello; invece, per i codici delle attività secondarie è sufficiente la presentazione della sola variazione dati (ris. Agenzia delle Entrate n. 112/2001 come richiamata dalle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA – Parte generale). Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell’attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati, essendo sufficiente indicare il codice dell’attività divenuta prevalente nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.

Limitatamente ai soggetti che svolgono due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA (c.d. “multiattività”), è prevista una causa di esclusione, operativa se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Ricorrendo tale ipotesi (come nel caso esemplificato all’inizio dell’articolo):
– l’indice sintetico non trova applicazione (con conseguente esclusione dal regime premiale);
– permane comunque l’obbligo di presentare il modello ISA relativo all’attività prevalente in termini di ricavi, comprensivo del prospetto “Imprese multiattività” per la sola acquisizione dei dati.

Nel prospetto citato devono essere dettagliati:
– i ricavi derivanti dalle attività rientranti nell’ISA dell’attività prevalente (nell’esempio, AG40U – 80.000);
– quelli derivanti dall’attività secondaria (non compresa nell’ISA per cui si presenta il modello) individuata indicando il codice ATECO (nell’esempio, 22.19.09 – 50.000);
– nonché il complesso degli aggi o ricavi fissi e dei ricavi derivanti dalle attività non precedentemente indicate (senza dettaglio dei codici attività).

Con specifico riferimento alle imprese multiattività, secondo le istruzioni alla compilazione – Parte generale, nel modello sono indicati “i dati (contabili ed extracontabili) riferiti all’intera attività d’impresa esercitata”.