Per l’effettuazione rileva la data indicata in fattura

Di Luca BILANCINI e Simonetta LA GRUTTA

Fra le questioni che hanno trovato soluzione nella risposta ad interpello n. 389, pubblicata lo scorso 24 settembre dall’Agenzia delle Entrate, ha senza dubbio rilevanza quella concernente la data di trasmissione delle fatture emesse in via volontaria e anticipata dal soggetto passivo.

Il fatto posto all’esame dell’Amministrazione finanziaria riguarda un operatore che esegue attività di lavorazioni meccaniche su materiale di terzi e che emette fattura a fine mese con riferimento a tutte le prestazioni rese nel periodo, potendo riscuotere il proprio compenso non prima di 30 giorni dalla data di emissione del documento.

Trattandosi, nella specie, di prestazioni di servizi, al fine di determinare il momento di effettuazione dell’operazione, l’Agenzia delle Entrate richiama le disposizioni contenute nell’art. 6 del DPR 633/72, secondo cui tale momento coincide, in linea generale, con il pagamento del corrispettivo (comma 3, primo periodo).

Sono previste tuttavia alcune deroghe. In particolare:
– le prestazioni di valore superiore a 50 euro effettuate per uso personale (o familiare) dell’imprenditore o rese gratuitamente per finalità estranee all’impresa (sempre che l’IVA afferente ai beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile), “si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese” (comma 3, secondo periodo);
– le prestazioni generiche, diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo non stabilito “si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione del corrispettivo” (comma 6).

Esiste però un’ulteriore, prevalente, eccezione alla regola generale. Secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 4 del DPR 633/72, se anteriormente al verificarsi degli eventi descritti “o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.

Volendo esemplificare e facendo riferimento alle prestazioni di servizi, con il pagamento del compenso al professionista si verificherà il momento di effettuazione, l’imposta diverrà esigibile e sarà necessaria l’emissione della fattura. Ove, invece, non venisse corrisposto alcun importo, il soggetto passivo potrebbe decidere di emettere il documento, anticipando l’effettuazione dell’operazione.

Tornando al caso della risposta n. 389/2019, l’operatore esegue prestazioni in data 10, 20, 28 e 30 settembre, restituendo il materiale lavorato con apposito DDT. Sebbene tali documenti possano essere “astrattamente idonei” a dimostrare che le prestazioni sono state rese, tuttavia, in assenza del pagamento, non potrebbe risultare che le stesse si considerino effettuate e, conseguentemente, non sarebbe possibile optare per l’emissione di una fattura “riepilogativa-differita”. Al fine di riscuotere il compenso l’operatore può comunque decidere di emettere una fattura “immediata”, anticipando il momento impositivo. L’Agenzia, con riferimento a tale soluzione, osserva che:
– nell’ipotesi in cui venisse emessa una fattura con indicazione, nel campo “Data”, del giorno 30 settembre 2019, l’imposta concorrerebbe alla liquidazione del mese di settembre e il soggetto passivo avrebbe a disposizione dodici giorni da tale data per la trasmissione al Sistema di Interscambio;
– ove, invece, venisse indicato il giorno 1° ottobre, l’IVA concorrerebbe alla liquidazione del mese successivo e la trasmissione potrebbe avvenire entro il 13 ottobre 2019.

Tale conclusione, che porta sicuro beneficio in termini pratici, dovrebbe risultare comunque aderente al dettato dell’art. 6 comma 4 del DPR 633/72. L’anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione si verifica, infatti, secondo la norma, anche nell’ipotesi in cui sia emessa fattura. Ciò potrebbe condurre a ritenere che il giorno cui far riferimento per la determinazione dell’esigibilità dell’imposta dovrebbe essere quello in cui il documento viene trasmesso al SdI. In realtà, nel medesimo comma 6 viene specificato che ove, indipendentemente dal verificarsi degli eventi di cui ai commi precedenti, sia emessa fattura, “l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato (…), alla data della fattura”. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, tale sarebbe la data contenuta nel file XML e non quella di trasmissione del documento. Ne discende quindi che, nel caso in cui si decida di anticipare l’emissione della fattura, la data a partire dalla quale decorrono i dodici giorni per la trasmissione è quella riportata all’interno del corrispondente campo “Data”, che identifica, anche in questo caso, il momento di effettuazione dell’operazione.