La Cassazione ha ritenuto come valido equipollente la comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/1972

Di Maria Francesca ARTUSI

Ai fini dell’accertamento del reato di omesso versamento IVA previsto dall’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, la legge non richiede l’acquisizione della dichiarazione fiscale o di alcuna prova legale. È sufficiente che il giudice raggiunga la certezza, al di là del ragionevole dubbio, in ordine alla sussistenza degli elementi necessari per l’integrazione della fattispecie, e ne dia conto con motivazione immune da vizi logici o giuridici.

Può essere utile ricordare, in proposito, che parte della giurisprudenza specifica la “struttura mista” di tale fattispecie, consistente in una condotta commissiva – cioè, la presentazione da parte del soggetto obbligato della dichiarazione annuale IVA – e in una condotta omissiva – il mancato versamento nei termini di legge dell’imposta dovuta sulla base di tale dichiarazione (Cass. nn. 26930/201712248/2014).
Pertanto, è necessario che: il contribuente abbia presentato una valida dichiarazione annuale; che l’imposta determinata in sede di dichiarazione non sia stata versata; che la condotta omissiva si sia protratta oltre il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Lo stesso art. 10-ter specifica oggi che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto “dovuta in base alla dichiarazione annuale”, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

Nel procedimento affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 38475, depositata ieri, la difesa contestava proprio l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di omesso versamento dell’IVA per la mancata acquisizione agli atti del fascicolo della relativa dichiarazione e per l’impossibilità di ritenere come valido equipollente la comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/1972 (norma attinente all’individuazione del debito di imposta effettivamente sussistente).
Il legale rappresentante di una srl era stato condannato alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche per l’omesso versamento di un’imposta sul valore aggiunto dell’importo di 319.028 euro per un’annualità, nonostante la dichiarazione annuale IVA fosse assente dagli atti del fascicolo processuale.

Nella specie, la certezza della prova della presentazione della dichiarazione ai fini IVA da parte dell’imputato per l’anno 2011 e dell’omesso versamento di un importo superiore alla soglia prevista è stata ritenuta raggiunta in considerazione degli esiti del controllo automatizzato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuati alla luce della disposizione tributaria da ultimo citata (art. 54-bis del DPR 633/1972).
Questa ha ad oggetto l’attività, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della “liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti” (comma 1). In particolare, al comma 2, si prevede che “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a: […] c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 comma 1 lettera a) e 74 comma 4” del medesimo decreto.

È, quindi, fuori discussione – secondo i giudici di legittimità – che l’accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate in ordine al mancato pagamento dell’IVA a norma dell’art. 54-bis del DPR 633/1972 abbia come indefettibile presupposto l’esame della dichiarazione del contribuente.

Per la Cassazione è, dunque, corretto il ragionamento con cui i giudici di merito hanno ritenuto provata la sussistenza degli elementi oggettivi del reato di omesso versamento di IVA a carico del ricorrente per l’anno 2011, desumendo la stessa dagli esiti del controllo automatizzato effettuato dall’Agenzia delle Entrate a norma del citato art. 54-bis, e dall’assenza di elementi idonei a far dubitare dell’esame della dichiarazione del contribuente da parte dell’Amministrazione finanziaria.