Inammissibile il ricorso a mezzo PEC ma sottoscritto «su carta»

In assenza di firma digitale la notifica sarebbe inesistente

Di Caterina MONTELEONE

Specie in questa prima fase di applicazione del processo tributario telematico (obbligatorio per i ricorsi, di primo e di secondo grado, notificati dallo scorso 1° luglio), è importante interrogarsi sulle conseguenze processuali derivanti da inosservanze della procedura telematica.

Varie irregolarità non possono, a nostro avviso, dare luogo ad inammissibilità (e ciò vale sia per il contribuente sia per la parte pubblica, con particolare riferimento all’appello), in quanto non è di certo venuto meno il principio, ormai più che consolidato, secondo cui le inammissibilità vanno interpretate restrittivamente.
E, si potrebbe aggiungere, non vanno mai applicate in assenza di una espressa disposizione di legge che sanzioni con l’inammissibilità una certa irregolarità nella formazione degli atti processuali.

Una delle prime sentenze inerenti al tema (C.T. Prov. Pavia 12 aprile 2018 n. 96/2/18) ha dichiarato inammissibile il ricorso redatto e sottoscritto in formato cartaceo e notificato con PEC alla controparte, in quanto “la notificazione del ricorso tributario a mezzo pec è possibile solo nel caso di documento nativo digitale (e non anche analogico ovverosia cartaceo) che, oltretutto, deve essere redatto in un particolare formato (PDF/A – 1a oppure PDF/A – 1b) che garantisca l’archiviazione nel lungo periodo (art. 10 Decreto 4 agosto 2015 del Direttore Generale Finanze)”.

La sentenza riguarda un contesto in cui il telematico era ancora facoltativo, in cui i contribuenti potevano scegliere se notificare il ricorso a mezzo PEC e curare la successiva costituzione in giudizio seguendo le regole previste per il processo telematico, oppure procedere secondo la modalità tradizionale (tutto cartaceo).
Nel caso in analisi, sembrerebbe che il contribuente abbia predisposto il ricorso in formato cartaceo, quindi secondo le regole tradizionali, e lo abbia firmato a mano, salvo poi procedere alla scansione del ricorso stesso, che veniva notificato a mezzo PEC (anziché con modalità tradizionali, quindi con raccomandata A/R, consegna a mani o mediante ufficiali giudiziari) senza la sottoscrizione digitale (nell’erroneo convincimento che fosse sufficiente la firma apposta sul documento cartaceo).

Benché erroneamente sottoscritto, il ricorso non era però privo di firma; ciononostante i giudici hanno considerato la notifica inesistente per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, poiché il ricorso notificato non era nel formato c.d. “nativo digitale”, ma era stata utilizzata una copia scansionata; inoltre tale documento non era stato sottoscritto digitalmente, ma solo apponendovi la firma a mano. Da ultimo, veniva considerata rilevante la mancata sottoscrizione dell’attestazione di conformità all’originale della copia inoltrata.

I vizi contestati non hanno impedito alla controparte di esercitare il diritto alla difesa: risulta infatti che l’Ufficio si sia regolarmente costituito sollevando i vizi richiamati, senza peraltro lamentare alcun pregiudizio subito a causa delle irregolarità eccepite.
Tali vizi riguardano la violazione di regole che sono state introdotte per garantire il buon funzionamento del processo telematico, come specificato anche nella sentenza laddove i giudici riconoscono che tali regole sono previste per garantire “l’archiviazione nel lungo periodo” dei documenti.

Nel caso deciso manca una connotazione di gravità tale da giustificare la dichiarazione di inesistenza della notifica, innanzitutto in quanto il ricorso seppure secondo le regole in uso nel processo analogico era stato sottoscritto.

Al riguardo, si consideri che in relazione a un ricorso notificato con modalità tradizionale, la Cassazione 7 giugno 2017 n. 14065 ha chiaramente affermato che, se il ricorso è notificato senza la firma apposta in originale, si ha una mera irregolarità e non una inammissibilità. Nel caso deciso il contribuente aveva erroneamente utilizzato per la notifica la copia (anziché l’originale) del ricorso.

2019-09-20T09:07:12+00:00Settembre 18th, 2019|News|
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