Benefici ISA con esonero dal visto di conformità solo dal 2020

Serve un livello di affidabilità almeno pari a 8 per compensare crediti IVA sino a 50.000 euro annui

Di Emanuele GRECO e Massimo NEGRO

Tra i benefici di maggiore appeal conseguenti all’applicazione degli ISA, è previsto l’esonero:
– dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA annuale e sul modello TR ai fini di compensare “orizzontalmente” i crediti IVA annuali e trimestrali di importo sino a 50.000 euro annui;
– dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia patrimoniale ai fini della richiesta di rimborso dei crediti IVA sino a 50.000 euro annui, emergenti dalla dichiarazione annuale e dal modello TR.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 126200 del 10 maggio 2019, il beneficio è applicabile in favore dei soggetti passivi che, in relazione al periodo d’imposta 2018, hanno conseguito un livello di affidabilità almeno pari a 8 (su una scala di 10):
– per i crediti IVA annuali maturati nella dichiarazione IVA per il 2019 (modello IVA 2020);
– per i crediti IVA infrannuali maturati nei primi tre trimestri del 2020, mediante presentazione dei rispettivi modelli TR.

Non deve fuorviare il fatto che il modello TR attualmente in vigore, approvato con provvedimento n. 64421/2019, già preveda per i rimborsi IVA, nel rigo TD8 campo 3, l’indicazione (con il codice “5”) della sussistenza dei requisiti per l’esonero dall’apposizione del visto ovvero dalla prestazione della garanzia. Per la scadenza del 31 ottobre 2019, riferita al terzo trimestre 2019, il predetto codice è ancora da ritenersi inutilizzabile.
Dunque, il beneficio non riguarda il medesimo anno di imposta oggetto dell’applicazione degli ISA (il 2018) bensì gli anni successivi (2019 per i crediti annuali, 2020 per i crediti trimestrali).

In ragione di ciò, i primi due adempimenti per i quali i soggetti passivi IVA con livello ISA per il 2018 pari almeno a 8 potranno fruire dell’esonero dal visto (o dalla prestazione della garanzia, nel caso delle richieste di rimborso) saranno:
– la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2019, da presentarsi tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020;
– il modello TR relativo al primo trimestre 2020, anch’esso da presentarsi entro il termine del 30 aprile.

Considerato che l’esonero dal visto di conformità sarà concretamente fruibile a partire dal 2020, è determinante comprendere come calcolare il limite di importo entro il quale il beneficio è operativo.
L’art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017 subordina il beneficio, rispettivamente, ai rimborsi ed alle compensazioni di crediti IVA “per un importo non superiore a 50.000 euro annui”.

Il provvedimento n. 126200/2019 prevede che le soglie di esonero per la compensazione dei crediti IVA sulla dichiarazione annuale relativa al 2019 e sulle istanze di compensazione trimestrale 2020 siano cumulative.
Ai fini del limite dei “50.000 euro annui” deve, infatti, farsi riferimento alle richieste di compensazione effettuate nel 2020 “considerando la somma di tutti i crediti IVA «beneficiabili»“.

Come ribadito nella circolare Agenzia delle Entrate n. 20 del 9 settembre 2019, è irrilevante che gli importi utilizzati in compensazione siano relativi a due periodi di imposta diversi. Ad esempio, concorrono al limite sia gli importi emergenti dalla dichiarazione annuale (credito IVA annuale 2019) che gli importi relativi alle singole istanze infrannuali (crediti IVA relativi ai primi tre trimestri 2020).

La circolare n. 17 del 2 agosto 2019 ha chiarito che il limite di 50.000 euro annui comprende anche la quota al di sotto della quale è possibile, rispettivamente, l’utilizzo in compensazione senza apposizione del visto (5.000 euro ai sensi dell’art. 10 del DL 78/2009, come modificato dall’art. 3 del DL 50/2017), ovvero la richiesta di rimborso senza visto né prestazione della garanzia (30.000 euro, alle condizioni di cui all’art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72).

Per i crediti IVA annuali non superiori a 5.000 euro rimane ferma la possibilità di utilizzo in compensazione “orizzontale” già dal 1° gennaio successivo alla chiusura del periodo di imposta nel quale esso è maturato. Con riferimento ai crediti IVA superiori ai 5.000 euro annui, per i quali non è richiesta l’apposizione del visto in ragione del livello di affidabilità (ISA) raggiunto, dovrebbe permanere l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione IVA e la compensazione solo a decorrere dal decimo giorno successivo, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97.

Un ultimo elemento di interesse, espresso nella circolare n. 20/2019, riguarda le conseguenze derivanti dal raggiungimento di un livello di affidabilità che sia effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti nel modello ISA. In una siffatta situazione, è confermato l’ordinario regime sanzionatorio derivante dall’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a 5.000 euro senza il prescritto visto di conformità, punito con la sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione (art. 13 del DLgs. 471/97), oltre al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati.

2019-09-11T09:06:58+00:00Settembre 11th, 2019|News|
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