Situazioni particolari che non vengono rilevate dall’indice e incidono sul giudizio complessivo vanno segnalate nel campo note aggiuntive

Di Paola RIVETTI

Se a livello istituzionale continua il pressing per rendere facoltativi gli ISA per il periodo d’imposta 2018 (si veda “I commercialisti chiedono le dimissioni dei Garanti del contribuente” di oggi), sul piano operativo l’applicazione degli indici prosegue anche per definire i versamenti delle imposte in scadenza a fine mese.

Si segnala che ieri l’Agenzia delle Entrate ha annunciato, con un comunicato, la pubblicazione del “pacchetto” dei controlli telematici ISA 2019, che “consente l’invio della dichiarazione dei redditi, comprensiva del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che per il periodo di imposta 2018 può essere presentata fino al 2 dicembre 2019”. Viene infine ribadito che i termini di versamento che scadevano dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati differiti al 30 settembre 2019 per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA.

Si ricorda che dal giudizio di affidabilità complessivo espresso dal software applicativo degli ISA dipende il riconoscimento dei benefici previsti dal regime premiale, nonché la potenziale inclusione della singola posizione nell’ambito di particolari liste di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale. Tale punteggio può essere modificato (circ. n. 17/2019, § 1.7):
– correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari,
– oppure dichiarando ulteriori componenti positivi che diventano rilevanti ai fini IRPEF/IRES, IRAP e IVA (nonché per il calcolo dei contributi previdenziali), senza applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative maggiori imposte sia effettuato entro il prossimo termine di versamento del saldo delle imposte.

In merito alla scelta se dichiarare maggiori componenti, è bene rimarcare che, a differenza degli studi di settore, la norma sugli ISA non prevede una diretta utilizzabilità in sede di accertamento del giudizio ISA. Come indica l’art. 9-bis comma 14 del DL 50/2017, infatti, il punteggio ISA (pari o inferiore al 6) è considerato ai fini della definizione di specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, unitamente alle informazioni dell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria (art. 7 comma 6 del DPR 605/73).

La dichiarazione di maggiori componenti positivi potrebbe essere valutata per raggiungere uno dei benefici del regime premiale. Tuttavia, il “prezzo” (in termini di maggiori imposte) per godere del regime premiale potrebbe risultare troppo elevato rispetto al vantaggio conseguibile, specie nei casi in cui il divario tra punteggio ottenuto con i soli dati contabili e quello attesto risulti particolarmente ampio.

Sotto un diverso profilo, un risultato “non sufficiente” dell’ISA potrebbe essere stato determinato da situazioni specifiche del singolo contribuente, oppure dallo stesso ISA che non rileva correttamente determinati elementi. In queste situazioni (da valutarsi caso per caso), anziché procedere all’“adeguamento”, sembrerebbe preferibile compilare il campo “Note aggiuntive”, anticipando le motivazioni a sostegno della propria posizione.

Il software applicativo degli ISA indica, per ciascun indicatore di affidabilità che non assuma valore 10 e, tendenzialmente, per gli indicatori per cui viene rilevata un’anomalia, l’ammontare di ricavi e compensi necessario a massimizzare il punteggio per singolo indicatore (ossia per raggiungere 10 o eliminare l’anomalia).

Vi sono alcuni indicatori che non sono reattivi alla dichiarazione di maggiori ricavi o compensi (es. “Durata e il decumulo delle scorte”, “Incidenza degli ammortamenti”, “Incidenza dei costi residuali di gestione”). Per migliorare il risultato di affidabilità o eliminare l’anomalia, in questi casi, è necessario intervenire direttamente sulle variabili che operano nell’indicatore, mentre la dichiarazione di ulteriori componenti positivi non migliora il punteggio dei singoli indicatori e quello finale dell’ISA ne risulta condizionato.

Stando a quanto emerso nel corso degli incontri con la stampa specializzata, tali indicatori mirerebbero ad evidenziare specifiche anomalie indipendenti dai volumi di ricavi e dai redditi dichiarati e ad indurre il contribuente, mediante la riduzione del giudizio di affidabilità, a correggere l’anomalia già in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi (in questo modo, verrebbe anticipata quella fase di segnalazione delle anomalie nei modelli di comunicazione che con gli studi di settore operava, ex post, tramite le comunicazioni di anomalia).

A differenza degli studi di settore, nei quali l’adeguamento doveva avvenire in prossimità del ricavo/compenso puntuale risultante da GERICO, per gli ISA il contribuente può scegliere l’ammontare dei maggiori ricavi o compensi da dichiarare senza dover necessariamente raggiungere il 10. Il software di compilazione dei modelli ISA non propone valori di adeguamento per punteggi complessivi di affidabilità per cui, ad esempio, se si volesse arrivare al punteggio di 6,1 (che consentirebbe di evitare l’inserimento nelle liste di controllo elaborate dall’Agenzia, pur non potendo fruire dei benefici previsti dal regime premiale), bisognerebbe procedere gradualmente, incrementando i componenti positivi fino a raggiungere il livello desiderato.