Fisco alla Corte dei Conti per mancato cumulo giuridico all’intermediario

La pronuncia della C.T. Reg. della Lombardia rappresenta un precedente importante contro gli abusi dell’Erario

Di Paolo PEDÀ e Stefano COMISI

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 3087/18/19, nel sancire, in coerenza con l’ormai costante orientamento della Cassazione, che in caso di plurime violazioni nell’omessa trasmissione delle dichiarazioni occorre applicare il cumulo giuridico, invita l’Amministrazione a mutare l’orientamento fatto proprio nella circolare n. 52/2007.
Invia inoltre gli atti alla Corte dei Conti in quanto la condotta, consistente nell’irrogare le sanzioni senza cumulo giuridico, integra gli estremi del danno erariale.

Secondo l’art. 39 comma 1-bis del DLgs. 241/97, per le sanzioni da irrogare agli intermediari si applicano “in quanto compatibili” le regole del DLgs. 472/97.
Questa locuzione, in breve, ha concesso all’Agenzia delle Entrate l’esercizio di una certa discrezionalità nell’applicazione pratica della disposizione, che si è manifestata nella circolare n. 52/2007. Secondo tale documento di prassi (§ 4.2), nei casi in cui fossero stati inviati in tempi diversi più file, contenenti ciascuno più dichiarazioni, si sarebbero dovute applicare tante sanzioni quanti erano i file e ciascuna sarebbe stata calcolata secondo l’art. 8 della L. 689/81 (norma che disciplina le sanzioni amministrative in generale).

In breve, secondo tale meccanismo, per ogni file trasmesso, anche se contenente un’unica dichiarazione, l’Agenzia irroga la sanzione nella misura del minimo edittale pari a 516 euro secondo il criterio del cumulo materiale, cioè eseguendo una semplice sommatoria delle singole sanzioni.
Se poi all’interno del file vi è più di una dichiarazione, l’intermediario, con una sola azione (l’invio del file), “commette più violazioni della stessa disposizione” (ovvero, l’invio non tempestivo della seconda o più dichiarazione) sanzionato ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97. In questo secondo caso scatta l’incremento del carico sanzionatorio previsto per la sanzione più grave che può essere aumentato fino al triplo, come disposto dall’art. 8 della L. 689/81.

Nel caso in oggetto, sottoposto all’attenzione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, un intermediario fiscale aveva inviato tardivamente 17 dichiarazioni fiscali contenute in dieci distinti file, con riferimento alle imposte per l’anno 2013. Per tali specie di violazioni è prevista l’applicazione dell’art. 7-bis del DLgs. n. 241/97, il quale dispone che, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario, si debba irrogare a suo carico una sanzione pecuniaria.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non ritenendo tale violazione suscettibile di essere qualificata come “violazione formale o sostanziale”, non applicava il cumulo giuridico di cui al suddetto art. 12, in quanto “non compatibile”, facendosi forza del contenuto della circolare n. 52/2007. Al cumulo materiale delle sanzioni, quindi, sommava il diverso cumulo giuridico previsto dalla norma del 1981, creando un meccanismo sanzionatorio molto gravoso e, ovviamente, più sfavorevole all’intermediario rispetto al sistema che si sarebbe delineato con l’art. 12 del DLgs. 472/97.
Secondo l’interpretazione dell’intermediario, avallata dai giudici della Commissione Regionale (in conferma della pronuncia di primo grado), invece, l’entità massima della sanzione irrogabile era di 645 euro, ottenuta con l’applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 472/97, indipendentemente dal numero di file e/o di dichiarazioni tardive trasmesse presenti all’interno del singolo file.

Infatti, al di là delle varie “vesti” che le sanzioni possono indossare (meramente formali, formali e sostanziali), il ragionamento dell’Agenzia avrebbe integrato un grave caso di discriminazione tra soggetti i quali non possono essere sanzionati diversamente sulla sola base del ruolo che rivestono.

Tale discriminazione è stata censurata dalla C.T. Reg. della Lombardia, inserendosi nel solco di numerosi altri interventi di giurisprudenza della Suprema Corte (tra tutte, Cass. nn. 21570, 2587 e 13237 del 2016).
In conclusione, i giudici hanno invitato l’Amministrazione a prendere atto di tale posizione ormai consolidata in dottrina e in giurisprudenza, superando e rivedendo il contenuto della circolare del 2007, “evitando di appiattirsi su posizioni non più sostenibili”, ma non solo.

Per via di questo consolidato orientamento e per la circostanza che l’intermediario aveva ottenuto la liquidazione delle spese di giustizia in entrambi i gradi del processo, la C.T. Reg. ha ravvisato l’integrazione, nel caso sottopostole, di una ipotesi di danno erariale disponendo la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Corte dei Conti per la Lombardia.

2019-08-06T09:55:24+00:00Agosto 5th, 2019|News|
Torna in cima