Composizione della crisi anche per i soci illimitatamente responsabili

In base al Codice della crisi, tali soci di una società di persone passibile di fallimento possono avviare una delle procedure di sovraindebitamento

Di Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Tra le figure più controverse, su cui la giurisprudenza, nel silenzio della L. 3/2012, si è interrogata quanto alla possibilità di accedere a una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, rientra il socio illimitatamente responsabile di una società di persone passibile di fallimento.

In particolare, in seno alla giurisprudenza di merito, si sono formati due distinti orientamenti. Il primo fa capo al Tribunale di Milano e al Tribunale di Torino, i quali, rispettivamente con decreto del 18 agosto 2016 e del 6 luglio 2018, partendo dal presupposto che l’art. 7, comma 2, lett. a) della L. 3/2012 prevede, quale condizione di ammissibilità, la non soggezione del debitore a una diversa procedura concorsuale, hanno escluso che il socio illimitatamente responsabile di società di persone potesse accedere a una procedura di sovraindebitamento, nella fattispecie l’accordo di composizione della crisi, essendo questi assoggettabile a una diversa procedura concorsuale, il fallimento in estensione a quello sociale, ai sensi dell’art. 147 L. fall.

Non assume rilevanza, secondo i decreti citati, il fatto che il fallimento intervenga in estensione automatica di quello sociale, e non per la qualifica di imprenditore individuale in capo al socio, “posto che esso è una conseguenza diretta del fallimento sociale” “e il patrimonio del socio è una integrazione di quello sociale che il legislatore impone automaticamente in caso di fallimento”. D’altra parte, non occorre neppure trascurare la circostanza che “in qualunque momento la società potrebbe fallire trascinando il socio nel fallimento”.

A tale orientamento se ne è poi contrapposto un secondo, facente ab origine capo al Tribunale di Prato, il quale, con decreto di apertura di una liquidazione del patrimonio del 16 novembre 2016, ha ritenuto che la fallibilità del socio per estensione ex art. 147 L. fall. “non integri l’ipotesi preclusiva di accesso alla procedura di sovraindebitamento” e che in ogni caso, qualora fosse intervenuto il fallimento in estensione, l’attivo, nelle more conservato a tutela dei creditori, avrebbe potuto essere acquisito dal curatore.

A tale orientamento ha aderito, in un primo momento, il Tribunale di Torino, con due decreti emessi in fase di reclamo, l’uno del 9 novembre 2017 e l’altro del 20 dicembre 2017, che hanno ritenuto ammissibile la procedura di liquidazione del patrimonio avviata dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone, sulla scorta di una serie di indici normativi (nella specie, l’art. 7, comma 2, lett. a), l’art. 12, comma 5, l’art. 9, comma 3 e 10 comma 2 lett. a) L. n. 3/2012) che sembrerebbero ammettere, piuttosto che escludere, la possibilità per tale categoria di debitore di accedere alle procedure di sovraindebitamento.

Anche il Tribunale di Rimini, con decreto del 12 marzo 2018 e 9 marzo 2019, e il Tribunale di Ivrea, con decreto del 15 novembre 2018, hanno aderito a tale orientamento, asserendo come la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone passibile di fallimento non escluda l’accessibilità alle procedure in esame, per sei ordini di ragioni: il socio illimitatamente responsabile non è un imprenditore commerciale, come tale assoggettabile a fallimento in via autonoma e diretta; in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata l’insolvenza del socio; né la proposizione da parte della società di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L. fall. sarebbe idonea a risolvere l’indebitamento del socio, poiché potrebbe non riguardare i debiti personali dello stesso, sia di natura consumeristica, sia da prestazione di garanzia in favore di altre società; non vi è alcuna ragione per sostenere che il socio, ai fini dell’ottenimento dell’esdebitazione, debba attendere la declaratoria di fallimento della società; l’art. 12, comma 5 della L. 3/2012 contempla l’ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia presentato una proposta di accordo di composizione della crisi poi omologata; il criterio direttivo indicato dal delegante al legislatore delegato nell’art. 9 della L. n. 155/2017, e consistente nell’includere nella procedura di sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili, può certamente integrare un criterio interpretativo della normativa vigente.

Il dibattito giurisprudenziale può dirsi definitivamente risolto con l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (che troverà tuttavia applicazione solo per le procedure che saranno avviate dal 15 agosto 2020), il quale ha previsto non solo che il socio illimitatamente responsabile possa accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per i debiti estranei a quelli sociali (art. 2, comma 1, lett. e), ma anche che in via generale gli effetti delle procedure de quibus si producono anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di società di persone (art. 65, comma 4).

2019-07-31T07:53:26+00:00Luglio 30th, 2019|News|
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