In base a una lettura sistematica della disciplina IMU, il differimento dovrebbe estendersi agli enti non commerciali

Di Massimo NEGRO e Arianna ZENI

L’art. 3-ter del DL 30 aprile 2019 n. 34 (decreto “crescita”), conv. L. 28 giugno 2019 n. 58, ha differito al 31 dicembre (in luogo del 30 giugno) il termine entro cui deve essere presentata la dichiarazione IMU/TASI.
Già da quest’anno, in assenza di una specifica previsione e considerato che l’art. 3-ter è entrato in vigore il 30 giugno 2019, la dichiarazione IMU/TASI riguardante l’anno 2018 deve essere quindi inviata entro fine anno (si veda “Dichiarazione IMU/TASI al 31 dicembre 2019” del 2 luglio 2019).
La norma citata modifica la disciplina dell’IMU contenuta nell’art. 13 comma 12-ter del DL n. 201/2011 e la disciplina TASI di cui al comma 684 dell’art. 1 della L. n. 147/2013.

Per quanto riguarda la dichiarazione IMU/TASI che deve essere trasmessa dagli enti non commerciali, invece, possono sorgere dubbi su quale sia il termine di presentazione dopo le novità introdotte dal DL n. 34/2019.
Il testo dell’art. 5 del DM 26 giugno 2014, infatti, non è stato modificato dal decreto crescita e continua a prevedere che la dichiarazione degli ENC debba essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Seppur la data contenuta nel DM 26 giugno 2014 non sia stata differita, tuttavia, si ritiene che da una lettura sistematica della disciplina IMU il termine di presentazione della dichiarazione (ordinaria e per gli ENC) debba essere uno soltanto e che la ratio del legislatore non fosse quella di prevedere scadenze distinte.
L’art. 1 comma 719 della L. n. 147/2013, infatti, stabilisce che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, senza prevedere un apposito termine a regime, ma demandando al DM attuativo solo l’individuazione, in via transitoria, del termine di presentazione delle prime due dichiarazioni (relative agli anni 2012 e 2013).

Il termine che rileva, infatti, dovrebbe essere in ogni caso quello del 31 dicembre contenuto nell’art. 13 comma 12-ter del DL n. 201/2011 in quanto il DM 26 giugno 2014, che ha approvato il modello di dichiarazione dell’IMU e della TASI per gli enti non commerciali con le relative istruzioni, fa riferimento in premessa a quello recato dal comma 12-ter.
Inoltre, al paragrafo 4, parte II delle istruzioni ministeriali, viene espressamente fatto riferimento al termine generale contenuto nel comma 12-ter dell’art. 13 anche per quanto concerne il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione IMU/TASI ENC.
A favore di tale interpretazione si segnalano, ad esempio, i Comuni di Torino e Milano che sul proprio sito internet prevedono un solo termine di presentazione delle dichiarazioni al 31 dicembre.

In conclusione, seppur non sia stato modificato il testo del DM 26 giugno 2014, il differimento al 31 dicembre dovrebbe estendersi anche alla dichiarazione IMU/TASI degli enti non commerciali. Al riguardo, si attendono precisazioni ufficiali.