Il CNDCEC non ha più ritenuto congrua l’originaria scadenza del prossimo 23 luglio a seguito delle nuove disposizioni in corso di emanazione

Di Stefano DE ROSA

Con la nota informativa n. 68/2019 diffusa ieri il CNDCEC ha comunicato il differimento al 1° gennaio 2020 del termine di applicazione delle regole tecniche antiriciclaggio. Si ricorda che le stesse erano state pubblicate il 23 gennaio scorso dal Consiglio nazionale, in qualità di organismo di autoregolamentazione. Nelle premesse del documento veniva precisato che le regole sarebbero divenute vincolanti decorsi sei mesi dalla pubblicazione, vale a dire dal prossimo 23 luglio.

Nella nota in esame si evidenzia come sia ormai imminente l’emanazione del decreto attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 1° luglio), che andrà a modificare nuovamente il DLgs. 231/2007. Inoltre, è stato recentemente diffuso l’aggiornamento dell’Analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (che rappresenta la prima analisi nazionale emanata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal DLgs. 90/2017). Tali circostanze hanno indotto il Consiglio nazionale a non ritenere più congrua l’originaria scadenza del termine di decorrenza dell’applicazione delle Regole tecniche e ad approvare, nel corso dell’ultima seduta, il differimento della stessa al 1° gennaio 2020.

Le intervenute novità rendono necessario, tra l’altro, l’aggiornamento delle linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del DLgs. 231/2007 (come modificato dal DLgs. 90/2017), che erano state pubblicate dal CNDCEC lo scorso 23 maggio, al fine di consentire agli iscritti l’apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche.

Con l’informativa n. 47/2019 il Consiglio nazionale aveva, inoltre, annunciato la realizzazione di un corso di formazione professionale a distanza, espressamente previsto nelle regole tecniche, che si propone di far conoscere agli iscritti la corretta applicazione delle stesse per la valutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione documentale.

Si ricorda che le regole tecniche hanno a oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:
– l’autovalutazione del rischio dell’attività dello studio nel suo complesso (regola tecnica n. 1 e artt. 15 e 16 del DLgs. 231/2007);
– l’adeguata verifica della clientela (Regola tecnica n. 2 e artt. 17-30 del DLgs. 231/2007);
– la conservazione dei dati e delle informazioni (Regola tecnica n. 3 e artt. 31, 32 e 34 del DLgs. 231/2007).

In particolare, l’autovalutazione del rischio prevede i seguenti passaggi:
– l’individuazione del rischio inerente all’attività dello studio;
– l’analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi (c.d. vulnerabilità);
– il calcolo del rischio residuo, mediante una media ponderata del valore attribuito al rischio inerente all’attività (considerato al 40%) e di quello attinente alla vulnerabilità (considerato al 60%).

Specifiche disposizioni sono poi fornite nella regola tecnica n. 2 con riferimento all’adeguata verifica della clientela che deve comprendere la valutazione (con l’attribuzione di un punteggio da 1 a 4):
– del rischio inerente della prestazione (sulla base dei valori indicati dal CNDCEC in corrispondenza delle diverse prestazioni professionali);
– del rischio specifico connesso al cliente del rischio;
– specifico connesso alla prestazione;
– del rischio effettivo, la cui quantificazione avviene mediante una media ponderata dei valori attribuiti al rischio inerente alla prestazione (considerato al 30%) e al rischio specifico connesso al cliente e alla prestazione (considerato al 70%).

In corrispondenza del grado di rischio effettivo così ottenuto, il professionista dovrà tarare le misure di adeguata verifica (che potranno essere semplificate, ordinarie o rafforzate).
Il documento del CNDCEC si chiude con la regola tecnica n. 3, dedicata alle modalità di conservazione dei dati e delle informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica.