Per gli ISA discrezionale l’adeguamento ai maggiori ricavi o compensi

Sotto il profilo soggettivo sono esclusi dagli indici i soggetti che proseguono l’attività di altri soggetti e che determinano il reddito secondo la L. 398/91

Di Paola RIVETTI

Nel corso della videoconferenza sui nuovi ISA, organizzata ieri dal CNDCEC con la partecipazione di esponenti dell’Agenzia delle Entrate e della SOSE, è emersa con chiarezza la posizione del contribuente e del professionista rispetto ai dati precalcolati importati dal Cassetto fiscale dei contribuenti.

I dati delle precalcolate ISA si considerano affidabili e non sussiste alcun obbligo specifico di modificarli; conseguentemente, nessuna responsabilità sarebbe ravvisabile in capo a contribuenti e professionisti per non essere intervenuti con la rettifica di dati sbagliati. Ad esempio, ove i compensi risultanti dalle Certificazioni Uniche risultino errati, ma tale disallineamento non generi anomalie, nessuna modifica sarà dovuta.

La necessità di una modifica può sorgere, invece, quando si verifica un esito di anomalia che determina una riduzione del punteggio complessivo di affidabilità; in questo caso, previa verifica della correttezza, è possibile modificare e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati, eventualmente indicando nel campo relativo alle note aggiuntive le ragioni dell’intervento. In questo contesto, peraltro, va considerato che, per alcuni dati (tendenzialmente quelli determinati come media di valori di periodi precedenti) la possibilità di modifica è esclusa.

Nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

Allo stesso modo, quando mancano i dati delle precalcolate (perché, ad esempio, nelle banche dati dell’Agenzia non vi sono sufficienti dati disponibili, c.d. “posizioni ISA residuali”), questi non devono essere inseriti nella sezione del software Dati forniti dall’Agenzia, fatta eccezione per il dato sull’anno di inizio attività che, se non valorizzato, può essere inserito manualmente. Al riguardo, è stato specificato che non si deve fare necessariamente riferimento all’anno di apertura della partita IVA, bensì a quello da cui si svolge l’attività per cui si applica l’ISA prescelto; come dato precalcolato dall’Agenzia, è fornito l’ultimo anno comunicato, tenuto conto di eventuali comunicazioni di variazione intervenute.

Sempre sulle precalcolate, può essere utile precisare – come riportato da Danilo Ballanti, Responsabile degli ISA della SOSE – che il reddito precompilato dei 7 periodi precedenti non corrisponde a quello dichiarato perchè normalizzato, per tener conto di ulteriori elementi quali, ad esempio, i compensi per gli amministratori e gli associati in partecipazione, i super-ammortamenti.

Sulla dichiarazione di maggiori ricavi e compensi per massimizzare il punteggio complessivo di affidabilità, è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate che:

– l’“adeguamento” è discrezionale, non dovendo necessariamente assumere il valore massimo individuato dal software per ciascun indicatore. Alcuni indicatori non sono sensibili ai maggiori componenti positivi perché sono finalizzati ad evidenziare un errore di compilazione o anomalie economiche; per essi, se non vengono corretti i dati rilevati come anomali, anche indicando ulteriori componenti positivi, il punteggio dello specifico indicatore non migliora e quello finale dell’ISA ne risulterà condizionato (è il caso, ad esempio, degli indicatori di anomalia per la gestione dei beni strumentali, ma anche dell’indicatore Incidenza dei costi residuali di gestione);

– punteggi di affidabilità da 6,01 a 7,99 sono sostanzialmente neutri perché, da un lato, escluderebbero controlli sulla base degli elementi di rischio insiti nella valutazione di affidabilità operata dall’ISA e, dall’altro, non consentirebbero di accedere ai benefici del premiale.

Rispetto all’ambito soggettivo (limitato, per definizione, agli esercenti attività per cui sono approvati gli ISA e che producono reddito d’impresa o di lavoro autonomo), viene confermata l’esclusione dagli ISA per i soggetti che proseguono l’attività in precedenza svolta da altri soggetti (caso in cui, fino all’anno scorso, v’era assoggettamento agli studi di settore) e che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/91 (rientrando nella più ampia categoria di coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari).

Sono soggette agli ISA le società cooperative a mutualità prevalente poiché l’esclusione si applica limitatamente alle cooperative che operano in favore delle imprese socie o associate e a quelle costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi. Pertanto, tali soggetti dovranno compilare l’ISA e allegarlo al modello REDDITI, fermo restando che – anche sulla scorta di quanto già chiarito con la C.M. n. 110/99 per gli studi di settore – potrà essere effettuata una specifica segnalazione nelle note aggiuntive se il perseguimento di fini mutualistici ha inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali condizionando negativamente il risultato degli ISA.

2019-07-18T08:13:54+00:00Luglio 18th, 2019|News|
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